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Ordinanza — n. 30069/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bankruptcy curator fee liquidation due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30069/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the bankruptcy trustee's appeal against the tribunal's liquidation of bankruptcy curators' fees. The court found the lower court violated procedural principles by failing to summon all parties and lacked substantive reasoning regarding the fee distribution criteria. Consequently, the decision was quashed and the case remanded for a new, properly motivated ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 39 legge fall.: The liquidation decree of bankruptcy curators' fees must specifically detail the discretionary options adopted and the criteria used for quantification; otherwise, it is null and void.

Parole chiave

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bankruptcy curator fees liquidation decree lack of reasoning procedural participation proportionality principle remand to tribunal nullity of decree

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 4 c.p.c.
con il primo motivo, il ricorrente invoca, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 101 c.p.c.
4 c.p.c., la violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art.
Art. 39 legge fall.
5.6.2020, depositato il 10.06.2020 di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari succedutisi nel la funzione ex art. 39 leggefall.; 2.p er dare seguito all’istanza di liquidazione depositata dal rag.
D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
1 e 2 deld.m. 25 gennaio 2012, n. 30, a i sensi dell’art.
Art. 1 e 2 D.M. 25 gennaio 2012, n. 30
il motivo è fondato, alla luce del principio, cui va data continuità, per cui allorché – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazioneal procedimento (Cass. 14631/2018 , 25532/2016 ) ;
art. 111 Cost
Sala Vittorio, impugnaex art. 111 Cost.
art. 101 c.p
4 c.p.c., la violazione dell’art. 101 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 14631/2018
il motivo è fondato, alla luce del principio, cui va data continuità, per cui allorché – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazioneal procedimento (Cass. 14631/2018 , 25532/2016 ) ;
Cass. 25532/2016
Cass. 2210/2008
Cass. 3871/2020
2210/20 08 ; Cass. 3871/2020 ), «risultandoaltrimenti nullo il decreto di liquidazione » (Cass.
Cass. 19053/2017
3871/2020 ), «risultandoaltrimenti nullo il decreto di liquidazione » (Cass. 19053/2017 e16856/2017; conf.
Cass. 16856/2017
Cass. 31776/2018
Cass. 16739/2018
Cass. 6803/2021
Cass. 22272/2019
Cass. 19230/2009
6803/2021; Cass.22272/2019, Cass. 19230/2009) ; ilricorso va dunque accolt o con rinvio al giudice del merito.

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Testo completo

eciale , rappr. e dif. dagli avv.ti Umberto Ballabio (umbertoballabio@monza.pecavvocati.it) e Roberto Scetti (robertoscetti@ordineavvocatiroma.org), elett. dom. presso lo studiodi quest’ultimo in Roma , Via Trido n. 26, come da procura in calce all’atto; -ricorrente– contro R.G.N. Ud. 4.10.2022 2 RG 24687/2020 RAG.CALIENDO MAURIZIO; -intimato- nonchécontro DOTT.CRISTIANO POPONCINI; -intimato- perla cassazione del decreto del Tribunale di Monza in n. 65/20 07 , su istanza n.15dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 ; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del dalPresidente Relatore MASSIMO FERRO .

FATTIDI CAUSA Rilevatoche: 1.Il Fallimento Nylstar , in persona del curatore speciale avv. Sala Vittorio, impugnaex art. 111 Cost. il decreto del Tribunale di Monza in n. 65/2007, suistanza n.15 dep. 5.6.2020, depositato il 10.06.2020 di liquidazione dei compensi dei curatori fallimentari succedutisi nel la funzione ex art. 39 leggefall.; 2.p er dare seguito all’istanza di liquidazione depositata dal rag. Caliendo, ancheper conto del dott. Poponcini , il Tribunale, tenuto conto del parere del giudice delegato, provvedeva ad una liquidazione del compenso complessivopari ad €289.646,22 al lordo della ritenuta d’acconto e delle spese vive e così suddivisa: 80% al netto delle spese vive in favore del secondo(€231.555,25), 20% in favore del primo (€ 57.888,88);

€ 202,15, qualerimborso di spese vive in favore del solo rag. Caliendo ; 3.avverso il sintetizzato provvedimento, ricorre in Cassazione il fallimento, sullabase di due motivi di ricorso. RAGIONIDELLA DECISIONE Consideratoche:

1. con il primo motivo, il ricorrente invoca, ex art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 39 legge fall. per non aver il Tribunale convocato le parti, omettendo di rispettare l’orientamento 3 RG 24687/2020 giurisprudenzialesecondo il quale , in tema di liquidazione del compenso del curatore fallimentare e di suddivisione dello stesso tra più soggetti succedutisiin detta funzione, nel rispetto del principio del contraddittorio ènecessaria la partecipazione al procedi mento camerale di tutti coloro che hannoricoperto l’incarico ;

2. il motivo è fondato, alla luce del principio, cui va data continuità, per cui allorché – come nella specie – il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella carica, ne occorre la partecipazioneal procedimento (Cass. 14631/2018 , 25532/2016 ) ;

3. con il secondo motivo di ricorso, si prospetta la violazione degli artt. 1 e 2 deld.m. 25 gennaio 2012, n. 30, a i sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamentando il ricorrente una carenza, se non addirittura assenza, di motivazione del provvedimento relativamente ai profili che il d.m. richiamato impone siano tenuti in adeguata considerazione nel determinare il compenso dei curatori fallimentari ; i l Tribunalenon avrebbe aggiunto null’altro al parere del giudice delegato in ordinealla liquidazione dei compensi, mancando di prestare attenzione, in difformità all’art. 1 del citato decreto, al l’opera prestata, ai risultati ottenuti, all’importanza del fallimento, nonché alla sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, arrivando in tal modo alla determinazione di un compenso abnorme e sproporzionato rispetto all’attivo real izzato ; s otto il profilo dell’art. 2 del d.m. n. 30/2012 , che rimandaall’art. 39, co. 3 legge fall., il provvedimento ne realizzerebbe una violazione, provvedendo alla liquidazione di un unico compenso per entrambi i curatori, suddiviso in astratta percen tuale, in spregio alla giurisprudenza in materia di liquidazione del compenso nell’ambito di procedurefallimentari connotate dalla presenza di più curatori;

4. anche il secondo motivo è pertanto fondato, facendo difetto una sostanziale motivazione circa i criteri di liquidazione e i parametri di riferimento,enunciati dalla normativa e nemmeno per relationem utilizzati –perché non esposti partitamente - ai fini della liquidazione del compenso all’istante, ultimo, curatore Caliendo e al precedente Poponcini, 4 RG 24687/2020 emergendola violazione de lla proporzionalità di cui all’art. 39, 3 co. Legge fall.,secondo la corrente giurisprudenza di questa Corte ;

5. s otto il primo profilo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale «il decreto di liquidazione del compenso al curatore deve essere specificamente motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito così come demandategli dall'art. 39 legge fall,e dalle norme regolamentari ivi richiamat e con conseguente nullità del decreto predetto qualora lo stesso risulti del tutto privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Peraltro, la motivazione pu ò essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati ma con richiami espliciti ai parametri applicati,non bastando il mero richiamo all'istanza del curatore, se privo dei criteri in concreto adottati » (Cass. 2210/20 08 ; Cass. 3871/2020 ), «risultandoaltrimenti nullo il decreto di liquidazione » (Cass. 19053/2017 e16856/2017; conf. 31776/2018) ;

6. osserva poi il Collegio la mancata indicazione dei parametri essenziali di cuiall’art. 1 del D.M. 25.1.2012, n.30, cui si ric hiama l'art.39 co.1 legge fall., quali "l'opera prestata dal curatore", i "risultati ottenuti", la "importanzadel fallimento", la "sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni" e così la sostanziale assenza di reale motivazione nelmerito delle somme riconosciute - nel complesso e in percentuale - limitandosiil Tribunale a prendere atto del parere del giudice delegato ; si riscontra invero la necessità, nella operazione di determinazione del compensospettante a più curatori che si s iano succeduti nella carica , di un'espressa e dettagliata enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti (Cass. 16739/2018) pervenendo ad una liquidazione avente caratterericonoscibilmente individualizzat o ;

7. invero, « ai fini dell'applicazione del criterio di proporzionalità previsto dall'art. 39, comma 3, 1. fall. è necessario precisare l'ammontare dell'attivo realizzato da ciascuno dei curatori succedutisi nell'incaric o e 5 RG 24687/2020 determinare,all'interno dei valori così identificati, il compenso da attribuire a ciascuno, eventualmente temperando il criterio di cassa della realizzazionedell'attivocon quello di competenza nei casi in cui il momento solutorio conseguente alla fa se liquidatoria dei beni sia temporalmente ricadentenella gestione del curatore subentrato, pur essendo causalmente riferibilead operazioni condotte dal curatore revocato » ( Cass. 6803/2021; Cass.22272/2019, Cass. 19230/2009) ; ilricorso va dunque accolt o con rinvio al giudice del merito.

P.Q.M.

la Corte accoglieil ricorso , cassa e rinvia al Tribunale di Monza, in diversa composizione, anche per la liquidazione de