Decreto — n. 30035/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dell'intimata
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 30035/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dell'intimata
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o dalla ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc, come modificato dal d.l. 68 del 2016 e convertito con modificazioni nella I. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte dell'intimata
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. C,C90SiTATO IN CANCELLENA , i 3 OTT. 222 n Pulizie:1 G