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Ordinanza — n. 29922/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against regional tax commission's land registry reclassification decision due to insufficient specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reclassify a property, ruling the lower court's reasoning insufficient. The Commission argued that the property's value increase was consistent with its microzone average, but the Court found this inadequate without detailing specific urban improvements or building characteristics. Consequently, the decision was quashed and the taxpayer's original claim was accepted in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 335 L. 311/2004; Art. 360 n. 3 c.p.c.: A tax reclassification decision based on microzone value shifts must explicitly justify the specific impact on the individual unit through concrete urban improvements or building features, rather than relying solely on general market evolution or zone classification.

Parole chiave

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catastral reclassification tax appeal insufficient reasoning microzone value property tax assessment riclassificazione di terreni attribuzione a una zona stima fiscale immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 335 L. 311/2004
Giorgi Filippo Maria Desiderio, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il ricorso è affidato a tre motivi: con il primo motivo di ricorso si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 3 I. 241/90
3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. 241/90; art.
Art. 7 I. 212/2000
241/90; art. 7 I. 212/2000; art.
Art. 1 comma 335 I. 311/2004
212/2000; art. 1 comma 335 I. 311/2004; art.
Art. 3 comma 154 lett. C) I. 662/1996
311/2004; art. 3 comma 154 lett. C) I. 662/1996.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. Att. C.p.c.
Art. 156 c.p.c.
e conseguente nullità ex art. 156 c.p.c.; col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 8 comma 7 d.P.R. n. 138 del 1998
19810 del 2019/ ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
5.La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3065/2019
Cass. 1543/2020
Cass. 31112/2019
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 26314-2020 proposto da: GIORGI FILIPPO MARIA DESIDERIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 167, presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO; - intimata - avverso la sentenza n. 835/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE. r.g.n. 26314/2020 Giorgi Filippo Maria Desiderio c/ Agenzia delle entrate Ritenuto che:

Giorgi Filippo Maria Desiderio, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per estimi catastali ex art. 1 comma 335 L. n. 311/2004, in relazione all'immobile sito in Roma, Via Flaminia 167, ha respinto l'appello del contribuente. La CTR ha ritenuto di aderire solo in parte alla giurisprudenza di legittimità, ritenendo che l'obbligo motivazionale vada inteso nel senso di attribuire a ciascun immobile un incremento di valore coerente con la media di quello registrato nella microzona.

Nel caso di specie "all'immobile di proprietà del contribuente, ubicato in una microzona di particolare pregio, che ha evidenziato incrementi di valore di mercato superiori alla soglia di significatività del valore di quelli ubicati in altre zone comunali, in esito al procedimento di revisione straordinaria, è stata attribuita la medesima categoria catastale con incrementi di una sola classe di merito. Tale incremento si appalesa ragionevole, in relazione alle finalità previste dalla norma e non risulta inficiato dalle controdeduzioni del controricorrente che contestano l'asserito mancato cambiamento del contesto urbano locale e la mancata effettuazione di sopralluoghi".

L'Agenzia è rimasta intimata. Considerato che:

1. Il ricorso è affidato a tre motivi: con il primo motivo di ricorso si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. 241/90; art. 7 I. 212/2000; art. 1 comma 335 I. 311/2004; art. 3 comma 154 lett. C) I. 662/1996. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c. per Lèl. violazione dellítrt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. e conseguente nullità ex art. 156 c.p.c.; col terzo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.. 3.1.Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa - e cioè completa, specifica e razionale - motivazione dell'atto di riclassamento.

In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi dell' art. 1 comma 335 L. 311/2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019). 3.2.Ne consegue la necessità che nell'avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l'avvio della procedura di riclassamento.

L'amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l'area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015). 3.3.Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l'unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 2019/ ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell'operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nell'art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere "ex ente" le ragioni che ne giustificano in concreto l'emanazione(Cass. 9603/2020;

Cass.9770\2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all'iniziativa dell'ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare- sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale- la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335 dell'art. 1 della legge n. 311\2004. Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati.

Viceversa, l'atto deve contenere l'indicazione: a)degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona;

b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. 22671/2019; Cass.23051/2019). 3.4.In relazione all'ipotesi di nuovo classamento, adottato, come nella specie, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell'ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui l'immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento ai suddetti rapporti ed al relativo scostamento nonché ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento laddove da tali ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento.

La legittimità della revisione catastale non può essere desunta dalla collocazione dell'immobile in una microzona di pregio, come erroneamente statuito dalla CTR, senza specifica indicazione degli interventi di riqualificazione che l'hanno interessata. Quando si procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui la stessa si colloca e, nel caso, indicare l'atto con cui si è provveduto alla loro revisione in conseguenza di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (Cass. 3065/2019).

E ciò anche considerando che l'attribuzione di una determinata classe è correlata sia alla qualità urbana del contesto in cui l'immobile è inserito (infrastrutture, servizi, eccetera), sia alla qualità ambientale (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l'unità stessa è situata, sia infine alle caratteristiche edilizie dell'unità stessa e del fabbricato che la comprende (l'esposizione, il grado di rifinitura, eccetera). Pertanto per l'attribuzione della classe e della rendita catastale del singolo immobile, devono essere considerate, insieme al fattore posizionale, le caratteristiche edilizie del fabbricato di cui all'art. 8, comma 7, d.P.R. n. 138 del 1998, assumendo specifica rilevanza in sede di motivazione dell'atto, nella quale, una volta giustificato il presupposto della revisione, fondato sul valore medio di mercato dell'intera microzona, vanno spiegate le ragioni in forza delle quali si è prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento (Cass.1543\2020;

Cass.31112/2019). 4.Così fissati i principi, ha pertanto errato la CTR nel ritenere legittimo l'accertamento, non essendo stato assolto, nell'avviso di accertamento in questione, l'obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto. 5.La sentenza va conseguentemente cassata, non essendosi adeguata agli indicati principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. Vanno integralmente compensate le spese del processo, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compen