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Ordinanza Interlocutoria — n. 29894/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends proceedings pending administrative determination of tax payment status under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29894/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings rather than immediately declaring them extinguished. The tax agency challenged a regional commission's confirmation of tax assessments against a company and its partners, while the defendants resisted the appeal. Although the defendants later requested case extinction under a new law, the court required the tax authority to first determine the status of the alleged payment before allowing the extinction request.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; When a party requests case extinction under the new law, the court must suspend proceedings and await the administrative authority's determination on the payment status before ruling on extinction.

Parole chiave

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tax appeal suspension case extinction request payment status determination administrative authority role procedural stay order opposizione tardiva ritiro dell'istanza giudiziaria esaurimento delle istanze

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022
Ritenuto che: - non possa allo stato procedersi tout court alla pur richiesta declaratoria di estinzione – benché la controversia appaia prima facie rientrare nell’ambito di quelle definibili, ex art. 5 cit.
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Testo completo

21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25680/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro BIEFFE SERVIZIs.n.c. di Berlingò P. e Froio G. , in persona del socio Froio Giuseppe, nonché FROIO GIUSEPPE in proprio e BERLING O’ PASQUALE , elettivamentedomiciliati in Roma, Piazza del Risorgimento n. 14, presso lo studio dell’avv.

Edoardo Ferragina, che li rappresenta e dife nde come da procur a allegataal controricorso - controricorrent i – N. 25680/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1048/2021depositata in data 7.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria - rigettando l’appelloproposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2098 /201 9 , emessa dalla C.T.P. di Catanzaro - aveva confermato la statuizione di annullamento di tre avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci per l’anno d’imposta 2010, relativamente ad IRPEF e IVA; -con unico controricorso, hanno resistito sia la società che i soci ; - rilevato che il ricorso è stato deciso in seno all’adunanza camerale del 21.6.2022, ma che prima della pubblicazione dell’ordinanza, in data 26.9.2022, i controricorrenti hanno fatto pervenireistanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo l’estinzione del giudizio;

Ritenuto che: - non possa allo stato procedersi tout court alla pur richiesta declaratoria di estinzione – benché la controversia appaia prima facie rientrare nell’ambito di quelle definibili, ex art. 5 cit. – occorrendo attendere le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sulle istanze di definizione presentate d alla società e dai soci in data 22.9.2022 , allegate , anche in ordine al preteso versamento del dovuto che, a dire degli istanti, sarebbe giàavvenuto in corso di causa, sicché, ritenendo tale istanza avanzata ai sensi del comma 10 dell’art. 5 N. 25680/21 R.G. citato, deve disporsi la sospensione del processo e rinvio della causa a nuovo ruolo;

P.Q.M.

dispone la sospensione del processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolodisponendone, altresì, la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 . 6 .2022 e