Italian tax court suspends proceedings pending administrative determination of tax payment status under new law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings rather than immediately declaring them extinguished. The tax agency challenged a regional commission's confirmation of tax assessments against a company and its partners, while the defendants resisted the appeal. Although the defendants later requested case extinction under a new law, the court required the tax authority to first determine the status of the alleged payment before allowing the extinction request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; When a party requests case extinction under the new law, the court must suspend proceedings and await the administrative authority's determination on the payment status before ruling on extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
21 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25680/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro BIEFFE SERVIZIs.n.c. di Berlingò P. e Froio G. , in persona del socio Froio Giuseppe, nonché FROIO GIUSEPPE in proprio e BERLING O’ PASQUALE , elettivamentedomiciliati in Roma, Piazza del Risorgimento n. 14, presso lo studio dell’avv.
Edoardo Ferragina, che li rappresenta e dife nde come da procur a allegataal controricorso - controricorrent i – N. 25680/21 R.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, n. 1048/2021depositata in data 7.4.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 21.6.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Calabria - rigettando l’appelloproposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 2098 /201 9 , emessa dalla C.T.P. di Catanzaro - aveva confermato la statuizione di annullamento di tre avvisi di accertamento notificati alla società e ai soci per l’anno d’imposta 2010, relativamente ad IRPEF e IVA; -con unico controricorso, hanno resistito sia la società che i soci ; - rilevato che il ricorso è stato deciso in seno all’adunanza camerale del 21.6.2022, ma che prima della pubblicazione dell’ordinanza, in data 26.9.2022, i controricorrenti hanno fatto pervenireistanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo l’estinzione del giudizio;
Ritenuto che: - non possa allo stato procedersi tout court alla pur richiesta declaratoria di estinzione – benché la controversia appaia prima facie rientrare nell’ambito di quelle definibili, ex art. 5 cit. – occorrendo attendere le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria sulle istanze di definizione presentate d alla società e dai soci in data 22.9.2022 , allegate , anche in ordine al preteso versamento del dovuto che, a dire degli istanti, sarebbe giàavvenuto in corso di causa, sicché, ritenendo tale istanza avanzata ai sensi del comma 10 dell’art. 5 N. 25680/21 R.G. citato, deve disporsi la sospensione del processo e rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
dispone la sospensione del processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolodisponendone, altresì, la trasmissione alla Quinta Sezione civile di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 . 6 .2022 e