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Ordinanza Interlocutoria — n. 29890/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to new term pending Supreme Court ruling on special power of attorney.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29890/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the cassation appeal against the appellate court's decision regarding a simulated real estate sale. The appellant argued that the lower court incorrectly interpreted a conciliation minute and presumed simulation despite payment evidence. The court decided to remand the case to a new term because it was awaiting the Supreme Court's ruling on a special power of attorney.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The Court of Cassation remands the case to a new term when a special power of attorney is pending before the Supreme Court.

Parole chiave

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special power of attorney remand to new term Supreme Court pending cassation appeal procedural suspension ritiro a seguito di transazione locazione, vendita, cessione convenzione circa l'eredità devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1359 c.c.
Art. 1184 c.c.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”, per avere la Corte d’Appello ritenuto provata per presunzioni la simulazione del contratto di vendita.
Art. 1416 ss. c.c.
Art. 91 c.p.c.
3 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c.”.
art. 91 c.p
3 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c.”.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1460/2022 R.G. proposto da : ILIE RODICA , domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO LOMBARDI; -ricorrente- contro COMPARELLI EUGENIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLA ADORNO ; -controricorrente- nonchè contro FIORAVANTI FABIO, -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 833/2021 depositata il 20/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. Rilevato che:

1. Nel 2015, Eugenia Comparelli convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Imperia, Ilie Rodica e Fabio Fioravanti al fine di sentir dichiarare la nullità, inesistenza e/o inefficacia, per simulazione assoluta, del contratto con cui i convenuti avevano stipulato la vendita di alcuni immobili siti nel Comune di Imperia. Si costituì in giudizio Ilie Rodica, contestando la fondatezza della pretesa, mentre Fabio Fioravanti rimase contumace. Istruita la causa, il Tribunale di Imperia, con la sentenza n. 125/2018, accolse la domanda attorea, dichiarando la nullità per simulazione dell’atto di vendita a rogito Notaio Fernando Lettera di Albenga in data 16 aprile 2012, Rep. n. 67300, Racc. n. 11849, intercorso tra Ilie Rodica e Fabio Fioravanti e, per l’effetto, condannò questi ultimi alla rifusione delle spese di lite.

2. Avverso detta sentenza Ilie Rodica ha proposto appello, rilevando l’erroneità della pronuncia, nella parte in cui non dava conto della inefficacia del verbale di conciliazione, stipulato tra la Comparelli e il Fioravanti, dovuta al mancato avveramento della condizione sospensiva. L’appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui essa ha dichiarato la simulazione assoluta dell’atto di vendita, nonostante fosse stata fornita prova dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto. Con sentenza n. 833/2021, la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello proposto da Ilie Rodica, condannandola a rifondere alla Comparelli le spese del giudizio di gravame.

3. Avverso la sentenza di appello, Ilie Rodica propone ri corso per cassazione sulla base di tre motivi. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1359, 1184 c.c., in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”. La Corte di Appello avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado, in merito all’efficacia dell’accordo contenuto nel verbale di conciliazione, intercorso tra la Comparelli e il Fioravanti.

In particolare, il Giudice territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che dalle espressioni utilizzate dalle parti non potesse desumersi l’intento di subordinare l’efficacia del contratto al trasferimento dell’immobile di Borghetto Santo Spirito. Così, secondo la ricorrente, la decisione della sentenza impugnata sarebbe viziata da contraddittorietà logica, in quanto, da un lato, essa ha ritenuto che il trasferimento dell’immobile rappresentasse solo un termine per l’adempimento dell’accordo e, al contempo, ha però statuito che la Comparelli avesse ammissibilmente agito in giudizio, nonostante tale termine fosse ancora pendente. 4.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1416 ss. c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., per “erronea e contraddittoria interpretazione dei fatti di causa”, per avere la Corte d’Appello ritenuto provata per presunzioni la simulazione del contratto di vendita. 4.3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 91 c.p.c.”. La Corte d’Appello avrebbe inoltre errato nell’attribuzione delle spese di giudizio, alla luce delle argomentazioni addotte in sede di gravame. 5.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle S.U. sulla procura speciale sollevata con ordinanza n. 6946/2022.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nell