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Decreto — n. 29792/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 29792/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 29792/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ETO RG 3082/2022 Roma, sul ricorso proposto da: COGEFEED SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Senatore, come da procura in atti RICORRENTE Contro: TERMOG ARONA UNIPERSONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Melone e Segnalini Carlo, come da procura in atti CONTRORICORRENTE GREFIL ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 1330/2021 depositata in data 3.012.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Regesto Legislator

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Decreto — n. 29792/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nicola Senatore, come da procura in atti RICORRENTE Contro: TERMOG ARONA UNIPERSONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Melone e Segnalini Carlo, come da procura in atti CONTRORICORRENTE GREFIL ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 1330/2021 depositata in data 3.012.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato spese di difesa assunzione delle spese riduzione della mercede d'avvocato rinuncia al dibattimento orale
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Testo completo

ETO RG 3082/2022 Roma, sul ricorso proposto da: COGEFEED SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Senatore, come da procura in atti RICORRENTE Contro: TERMOG ARONA UNIPERSONALE SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Melone e Segnalini Carlo, come da procura in atti CONTRORICORRENTE GREFIL ENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Torino nr. 1330/2021 depositata in data 3.012.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante l'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO