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Decreto — n. 29791/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 29791/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, Mauro Zampaloni, represented by his lawyer, submitted a request to abandon the case against Santoni Holding SRL, which was previously rejected by the Court of Appeal in Ancona. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code, resulting in the termination of the legal action without further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings, terminating the litigation without the need for a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appellant's right termination of litigation rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ETO RG 1717/2022 Roma, sul ricorso proposto da: ZAMPALONI MAURO, già titolare della ditta individuale Publiform di Mauro Zampaloni, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Barabucci, come da procura in atti RICORRENTE contro: SANTONI HOLDING SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore INTIMATO avverso: sentenza nr. 685/2021 della Corte di Appello di Ancona depositata in data 7.06.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia al ricorso proposto dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 Cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell' intimato

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. DEPOSITATO IN ELLE oggi, . 2022 . 11tinzo