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Decreto — n. 29789/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal by declaring case extinguished due to defendant's lack of defense activity.

Numero d'incarto Decreto — n. 29789/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the legal proceeding extinguished because the defendant failed to participate in the defense. The appellant challenged an appellate court judgment against the ASL Roma 6 health authority, but the lower court had no active defense from the respondent. Consequently, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party fails to exercise any defensive activity, the court may declare the proceeding extinguished under Article 391 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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procedural extinction lack of defense Code of Civil Procedure ASL Roma 6 appellate judgment condono delle spese procedurali spese di difesa anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
4579/2021 depositata in data 23.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l.
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Testo completo

TO R.G. 8086/2022 Roma, sul ricorso proposto da MARIA GIUSTINA PACE, rappresentata e difesa dall'Avv.to Arturo Cancrini, giusta mandato in atti RICORRENTE Contro AZIENDA ASL ROMA 6, in persona del Direttore Generale pro-tempore INTIMATA avverso: sentenza della Corte di Appello di Roma nr. 4579/2021 depositata in data 23.12.2021 IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia; ritenuto che sussistono i presupposti per estinguere il giudizio; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni nella 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il Coordinatore Pres. Adriana Doronzo 47\)2Agt-q9) DEPOSIIVO IN CANCELLEMA oggi, 1 2 OTT.