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Ordinanza — n. 29739/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, ruling the lawsuit extinguished without acceptance needed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29739/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the plaintiffs' formal withdrawal of their lawsuit against the local health authority. Although the lower court had previously rejected the claim regarding paid uniform change time due to a failure of proof, the higher court focused on the procedural act of withdrawal. The court ruled that such a withdrawal is effective immediately upon notification and does not require the opposing party's acceptance to become final.

Regesto Legislator

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Art. 390, 2° comma; Art. 391 cod. proc. civ.: A formal withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings immediately upon notification to the opposing party, rendering the acceptance of the withdrawal unnecessary for the judgment to become final.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings finality of judgment no acceptance required costs allocation compensazione delle ore straordinarie durata del riposo durata del diritto alla prestazione d'assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 390, 2° comma cod. proc. civ.
civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod.
Art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ.
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;
art. 391 cod. proc. civ
deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 34460 del 2019
fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Cass. n. 19560/2015
115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12679-2021 proposto da: PASCA FILIPPO, BELLINI BENEDETTA, VALENTE GIOVANNI, VALENTI GIOVANNA VERONICA, RAFFA PASQUALE, FABBRUCCI MORENA, GIUNTA MONICA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO DE ANGELIS; -ricorrenti - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO DAVERIO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 422/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. Ric. 2021 n. 12679 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- RILEVATO CHE 1. la Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dei litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda,proposta nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, volta ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione (quantificato in dieci minuti all’inizio ed alla fine di ciascun turno di lavoro) e la conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive;

2. il giudice del merito, per quel che in questa sede rileva, ha richiamato l’orientamento di questa Corte secondo cui il tempo necessario per indossare e per dismettere la divisa rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito, ma ha escluso che nella specie quel principio potesse essere utilmente invocato ai fini dell’accoglimento della domanda in quanto gli appellanti non avevano assolto all’onere della prova stessi gravante e,in particolare, non avevano dimostrato né la durata dell’attività né che il tempo impiegato fosse stato aggiunto a quello del turno, con arrivo anticipato e allontanamento posticipato dei locali del servizio;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Benedetta Bellini e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di quattro motivi, ai quali la ASL della Romagna ha resistito con tempestivo controricorso;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art.380 -bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

5. la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.;

6. con atto del 10 giugno 2022 i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso. CONSIDERATO CHE 1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 cod. proc. civ., perché la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390, 2° comma, cod. proc. civ. ed è stata notificata all’Azienda controricorrente;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato Ric. 2021 n. 12679 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- della sentenza impugnata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva solo, ex art. 391 commi 2 e 4 cod. proc. civ., ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, che nella specie, in assenza di accettazione ed in ragione dei profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza del ricorso evidenziati nella proposta, devono essere poste a carico dei ricorrenti ex art. 391, comma2, cod. proc. civ. nella misura indicata in dispositivo;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità ( Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed €2.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15%