Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29736/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal due to lack of standing for the collection agent to contest prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29736/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because the collection agent lacked standing to contest the prescription of contributory credits. The appellant argued that the court erred in finding the debt prescribed by incorrectly noting only one seizure notice instead of two. The court ruled that under recent Supreme Court precedent, only the tax entity itself has the legitimacy to challenge prescription, not the collection agent acting as a mere payee.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 24 d.lgs. 46/1999; Only the tax entity possesses the standing to contest the prescription of contributory credits, excluding the collection agent who lacks active legitimacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection standing prescription of debts collection agent legitimacy tax authority appeal contributory credits rateizzazione del debito dilazione di pagamento revoca della rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24 d.lgs. 46/1999
il ricorso è inammissibile; 3.secondo recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
Art. 115 c.p.c.
la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per erronea percezione dalla Corte territoriale, nell’ignorare la documentata (e debitamente trascritta) notificazione di due atti di pignoramento, e non di uno soltanto (la prima Ric.
Art. 1188 c.c.
107 o 102 c.p.c., ha rigettato il ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c.);
art. 115 c.p
la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per erronea percezione dalla Corte territoriale, nell’ignorare la documentata (e debitamente trascritta) notificazione di due atti di pignoramento, e non di uno soltanto (la prima Ric.
art. 24 d.lgs. 46/1999
il ricorso è inammissibile; 3.secondo recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 d.lgs.
art. 1188 c.c
107 o 102 c.p.c., ha rigettato il ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c.);

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. s.u. 8 marzo 2022, n. 7514
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa intimata svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11285-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro GARGIULO EMILIA; -intimata - avverso la sentenza n. 3344/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/12/2020; Ric. 2021 n. 11285 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con sentenza 10 dicembre 2020, la Corte d’appello di Napoli ha annullato l’intimazione di pagamento contenuta nelle cartelle notificate da AdER a Emilia Gargiulo, rispetto alle quali il Tribunale aveva rigettato l’opposizione di questa, mentre per le prime dodici aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, per l’intervenuto sgravio;

2. a motivo della decisione, essa ha ritenuto l’estinzione dei crediti contributivi oggetto delle cartelle esattoriali (scadenti nel 2012), per intervenuta prescrizione, siccome di durata quinquennale e non decennale, avendo la richiesta di rateizzazione la natura di atto interruttivo e non di acquiescenza (comportante la maturazione di un termine decennale di prescrizione), nell’irrilevanza, alla stregua di atto interruttivo della prescrizione, della notificazione dell’atto di pignoramento il 13 novembre 2018 (e non nel 2013, come indicato nella sentenza di primo grado), a termine già decorso;

3. con atto notificato il 19 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazionecon unico motivo; la contribuente, ritualmente intimata, non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per erronea percezione dalla Corte territoriale, nell’ignorare la documentata (e debitamente trascritta) notificazione di due atti di pignoramento, e non di uno soltanto (la prima Ric. 2021 n. 11285 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- in data 13 novembre 2013 e la seconda in data 13 novembre 2018), con il conseguente travisamento della prova offerta, comportante la erroneamente negata prescrizione del credito contributivo intimato in pagamento, a fronte della richiesta di rateizzazione del 17 febbraio 2009 (unico motivo);

2. il ricorso è inammissibile; 3.secondo recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. s.u. 8 marzo 2022, n. 7514, che nella specie, relativa a proposizione dell’opposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi previsti dagli artt. 107 o 102 c.p.c., ha rigettato il ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c.);

4. nel caso di specie, relativo ad estinzione per prescrizione della pretesa contributiva, e quindi al merito di questa, l’ente impositore neppure risulta parte del giudizio e il concessionario della riscossione difetta di legittimazione attiva;

5. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa intimata svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). Ric. 2021 n. 11285 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma