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Ordinanza — n. 29735/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows material error correction to add lawyer fee distribution clause in Cassation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29735/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request for material error correction regarding a previous order that omitted the distribution of litigation costs to the opposing counsel. The court found that the lower court had failed to order the deduction of fees for the lawyers representing the counterclaimants, despite their explicit request in the counterclaim. Relying on established jurisprudence, the court determined that such omissions must be corrected via the material error procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code rather than through ordinary appeals, as the request for fee distribution is not an autonomous claim. Consequently, the court ordered the insertion of a specific clause into the original order to ensure the opposing lawyers receive their entitled fees.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 cod. proc. civ.; In the absence of explicit legislative provision, the remedy for omitted pronouncement on a lawyer's fee distribution request is the material error correction procedure, not ordinary appeals, as it is not an autonomous claim.

Parole chiave

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material error correction litigation costs distribution Cassation order amendment lawyer fees deduction Civil Procedure Code omitted pronouncement antistatari fees accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
14-06-2022 -3- ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod.
Art. 93 cod. proc. civ.
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod.
art. 380 - bis cod. proc. civ
è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1.
art. 391 bis cod. proc. civ
14-06-2022 -3- ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. n. 16037/2010
Cass. Sez. Un. n. 31033/2019
Cass. n. 7854/2021
Cass. Sez. Un. n. 9438/2002
Cass. n. 10203/2009
Cass. n. 21213/2013
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 147-2022 proposto da: ANNA LORUSSO e ROCCO LUIGI GIROLAMO, procuratori costituiti di BRIGIDA STEFANO, CALDARO DANIELE, FOSCHI MASSIMO, STAFFERINI SERGIO, LUCIA GIANNI, SCAPPI ROBERTO, QUARESIMA CRISTINA, COLANERA GIULIANO, DE PROSPERIS SAVERIO, LUPICUTI LUCA, LASI MAURIZIO, SCACCO GIOVAN BATTISTA, LUZZI PAOLO, CECI GIUSEPPE, APOLLONI ALBERTO, CONTI ROBERTO, ANGELUCCI STEFANO, MARIANI ARDUINO, D'UFFIZI NATALINO, ROCCI GIUSEPPE, MARTUCCI MAURIZIO, PETRUCCA FABRIZIO, COLANERA RENZO, LASI SAMANTA, SEBASTIANELLI STEFANO, MANCINI MIRKO, BARONI MONIA, PASQUAZI GRAZIANO, DE ROSSI EMANUELE, MATTEI CLAUDIO, MARTELLA GUIDO, PROIETTI MASSIMILIANO, PANTONI MARIO, BAGAGLINI FABRIZIO, PIACENTINI ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 22, presso lo studio dell'avvocatoROCCO LUIGI GIROLAMO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA LORUSSO; -ricorrenti - contro COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI COTRAL SPA; -intimata - Ric. 2022 n. 00147 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -2- avverso l'ordinanza n. 31176/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1.Anna Lorusso e Rocco Luigi Girolamo, procuratori costituiti dei litisconsorti indicati in epigrafe, hanno proposto ricorso per la correzione materiale dell'ordinanza n. 31176del 2021, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla s.p.a. Cotralavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3442/2017, ha condannato la società alla rifusione delle spese di lite, omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti, che avevanoproposto la relativa istanza;

2. la Cotral s.p.a. non ha svolto attività difensiva in questa sede; 3. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; CONSIDERATO CHE 1. dall'esame degli atti di causa risulta che nelle conclusioni del controricorso i litisconsorti indicati in epigrafe avevano chiesto la condanna del la società ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze professionali del giudizio di legittimità «da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari »;

2. in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un.n.16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione essere qualificata quale domanda autonoma;

3. la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della Ric. 2022 n. 00147 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

4. il ricorso per correzione è stato sottoscritto dagli avvocati Anna Lorusso e Rocco Luigi Girolamo, legittimat i a proporre l’istanza (Cass. S.U. n. 31033/2019), e, in ottemperanza a quanto richiesto nella proposta ex art.380 bis cod. proc. civ., è stato notificato alle parti personalmente, ai fini e per le ragioni indicate,fra le tante, da Cass. n. 78 54/2021;

5. l'istanza di correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 31176 del 2021 va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessoridi legge" venga aggiunta la locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati Anna Lorusso e Rocco Luigi Girolamo, dichiaratisi antistatari";

6. non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. n.9438 del 2002; Cass. n.10203 del2009; Cass. n.21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 31176del 202 1 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole "...Euro 6000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge" della locuzione "da distrarsi in favore degli avvocati Anna Lorusso e Rocco Luigi Girolamo, dichiaratisi antistatari" Manda alla cancelle