Cassation Court dismisses appeal regarding salary arrears during the interim period after contract annulment and reinstatement order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Poste Italiane against a lower court ruling that awarded the employee salary arrears for the period between the contract's annulment and his reinstatement. While the employee argued for full compensation from dismissal to reintegration, the Court affirmed that the annulled contract's illegality applies to the interim period, yet the lower court correctly limited the award to the period between the reinstatement order and actual return. The Court rejected the company's claim that it had already addressed all economic consequences, noting the employee's letter inviting return did not negate the statutory right to arrears for the interim gap.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010; In cases of annulment with remittal for violation of legal norms, the Court of Cassation's principle applies to the interim period between the annulment order and reinstatement, entitling the worker to salary arrears for that specific duration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15755-2021 proposto da: POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro LIBERTINI STEFANO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPA CANNIZZARO; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2679/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 11/12/2020;
Ric. 2021 n. 15755 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE Con sentenza dell’11.12.2020, la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio della pronuncia di questa Corte (n. 20927 del 2018), accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta da Stefano Libertini conseguente all’accertata illegittimità del contratto di somministrazione in base al quale, nell’aprile 2005, aveva prestato attività lavorativa presso le Poste Italiane s.p.a., e –in ossequio al principio affermato dal giudice rescindente –applicava l’art. 32 della legge n. 183 del 2010 condannando la società al pagamento dell’indennità forfettizzata pari a sette mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; condannava, altresì, la società al pagamento delle retribuzioni decorrenti dalla data di adozione dell’ordine giudiziale di riammissione in servizio (ossia dalla sentenza della Corte di appello del 17.4.2013, confermata, con riguardo al profilo della illegittimità del contratto di somministrazione, da questa Corte) alla data di effettivo reintegro.
2. Avverso tale decisione la società propone ricorso affidato a un motivo e il lavoratore resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. RITENUTO IN DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 383, 384, 394 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, superato il limite rappresentato dal principio affermato dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione, che si è limitata a rinviare, al Ric. 2021 n. 15755 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- giudice di merito, il procedimento esclusivamente per l’applicazione, con riguardo alle conseguenze economiche dell’accertata illegittimità del termine apposto al contratto di somministrazione, dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, senza alcuna statuizione riguardo al periodo successivo alla sentenza che ha accertato la nullità del suddetto termine (e fino alla effettiva riammissione in servizio).
2. Il ricorso non merita accoglimento.
3. Questa Corte ha affermato più volte che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio diintangibilità (Cass. n. 17353 del 2010, da ultimo, Cass. n. 7091 del 2022).
4. Secondo il principio, consacrato dall’art. 384 c.p.c., l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio riguarda non solo le questioni oggetto di esame nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza.
5. Nel caso di specie, nessun effetto preclusivo emerge in ordine alla domanda del pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dell’ordine giudiziale sino all’effettiva reintegrazione nel posto di lavoro: invero, a fronte della domanda (contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, le cui conclusioni sono riportate nel ricorso per cassazione) di Ric. 2021 n. 15755 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- condanna al “pagamento delle retribuzioni dalla data di estromissione o, in subordine, dalla messa in mora – nella misura indicata in motivazione – alla riammissione in servizio” (dunque, del periodo decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro sino alla ripresa del rapporto stesso), la Corte di appello (con la sentenza parzialmente riformata dalla sentenza n.20927/2018 di questa Corte) aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora sino al ripristino; investita di un motivo concernente le “conseguenze economiche” della dichiarazione di illegittimità del termine, questa Corte – con specifico riferimento al periodo c.d. intermedio, ossia decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro sino all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto di lavoro – ha richi amato il principio consolidato che applica l’art. 32 della legge n. 183 citata anche ai contratti di somministrazione.
La Corte di appello, in sede di rinvio, doveva, dunque, esaminare – considerata la domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizioe il principio affermato da questa Corte - le conseguenze economiche derivanti dall’accertata illegittimità del contratto di somministrazione di lavoro (convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione), sia con riguardo al periodo c.d. intermedio (inciso dalla statuizione del giudice di legittimità) sia statuendo in merito al periodo collocato tra l’ordine giudiziale e la riammissione in servizio.
6. A ciò deve aggiungersi che il lavoratore-controricorrente ha, in questa sede, dedotto di aver ricevuto lettera della società in data 12.4.2013 con la quale si invitava la ripresa del rapporto di lavoro e che non sussiste “pertanto, nel caso concreto, alcun risarcimento ulteriore rispetto all’indennità da CollegatoLavoro”, così determinando di fatto il venir meno dell’interesse della ricorrente al motivo di ricorso. Ric. 2021 n. 15755 sez. ML -ud. 12-07-2022 -5- 7. In conclusione il ricorso va rigettato; le spese sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenuto conto dell’ammissione al gratuito patrocinio del lavoratore e, in tali casi, della irrilevanza dell’istanza di distrazione delle spese (cfr. sul punto, Cass. Sez. Un. n.8561 del 2021).
8. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P. Q. M. La Corterigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore dell’Erario, liquidate in euro 3.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se