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Ordinanza — n. 29726/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for attacking contract nullity and re-evaluating factual findings on employment status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29726/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the project contract was null or that an employment relationship existed. The lower courts found the work program specific to waste treatment optimization and the plaintiff failed to prove the subordinate nature of his duties. The court ruled that determining whether a factual situation fits the legal definition of employment is a matter for the trial judge, not the cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 2094 c.c.; Art. 61 d.lgs. n. 276/2003: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings regarding the existence of an employment relationship or the nullity of a project contract, as these constitute matters of fact reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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employment relationship project contract nullity of contract factual findings cassation jurisdiction subordinate work labor law subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 2094 c.c.
26896 del 2009), mentre parte ricorrente pretende, nella sostanza, una rivalutazione di taluni elementi fattuali sintomatici che sarebbero emersi in controversia ai fini della riconduzione nell’ambito dell’art. 2094 c.c., evocando così un sindacato che esorbita dai poteri di una Corte di legittimità;
Art. 2222 c.c.
Art. 2229 c.c.
Art. 69 d.lgs. n. 276/2003
Art. 2932 c.c.
era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.02.2008 al 12.06.2015, nonché a dichiarare il diritto del Gramiccioni ad essere assunto ex art. 2932 c.c. dal 13.06.2015 e, comunque, condannare Ato 2 S.p.A.
Art. 380 bis c.p.c.
per la ca ssazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso Acea Ato 2 Spa; non hanno svolto attività difensiva Smeco Lazio Srl e il Comune di Rocca di Papa, già contumaci sin dal primo grado di giudizio; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
06-07-2022 -6- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.
art. 2932 c.c
era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.02.2008 al 12.06.2015, nonché a dichiarare il diritto del Gramiccioni ad essere assunto ex art. 2932 c.c.
art. 380 bis c.p
per la ca ssazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso Acea Ato 2 Spa; non hanno svolto attività difensiva Smeco Lazio Srl e il Comune di Rocca di Papa, già contumaci sin dal primo grado di giudizio; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 115 c.p
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27490 del 2019
Cass. n. 3680 del 2019
Cass. n. 10182 del 2007
3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass.
Cass. n. 27833 del 2005
10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), sia perché il principio di non contestazione deve avere per oggetto uno specifico fatto storico che, nella specie, non viene neanche adeguatamente individuato nel corpo del motivo, ponendo piuttosto la Ric.
Cass. n. 33820 del 2021
Cass. n. 13202 del 2019
Cass. n. 5436 del 2019
Cass. n. 5436 del 2019; Cass.
Cass. n. 332 del 2018
5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass.
Cass. n. 17533 del 2017
332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass.
Cass. n. 14434 del 2015
17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass.
Cass. n. 4346 del 2015
Cass. n. 9808 del 2011
4346del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass.
Cass. n. 23455 del 2009
9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass.
Cass. n. 26896 del 2009
23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009), mentre parte ricorrente pretende, nella sostanza, una rivalutazione di taluni elementi fattuali sintomatici che sarebbero emersi in controversia ai fini della riconduzione nell’ambito dell’art.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28283-2021 proposto da: GRAMICCIONI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2 presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO MUGGIA; -ricorrente - contro ACEA ATO 2 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ANDREA DI FRANCESCO, che la rappresenta e difende; -controricorrente- contro SMECO LAZIO SRL A SOCIO UNICO , COMUNE DI ROCCA DI PAPA; Ric. 2021 n. 28283 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 1600/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 11/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. il Tribunale di Roma, con la sentenza n . 35 del 2017, rigettò il ricorso proposto da Davide Gramiccioni nei confronti della Smeco Lazio s.r.l., del Comune di Rocca di Papa e della ACEA ATO 2 Spa, volto ad accertare, previa declaratoria di nullità del contratto di collaborazione a progetto e delle successive proroghe, che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2094, 2222, 2229 c.c. e 69 d. lgs. n. 276/2003, tra il ricorrente e la soc.

Smeco Lazio s.r.l. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.02.2008 al 12.06.2015, nonché a dichiarare il diritto del Gramiccioni ad essere assunto ex art. 2932 c.c. dal 13.06.2015 e, comunque, condannare Ato 2 S.p.A. a risarcire il danno subito dal lavoratore per via della mancata assunzione;

2. la Corte d’Appello di Roma, con lasentenza impugnata, ha respinto l’appello del soccombente, esaminando il contratto a progetto del 31 marzo 2010 e ritenendo che esso contenesse “un preciso programma di lavoro, la cui dettagliata articolazione, sul piano descrittivo, non snatura la funzionalità di tali attività rispetto allo specifico obiettivo costituito dall’ottimizzazione della conduzione degli impianti di depurazione”; “né osta – aggiunge la Corte – alla conformità del suddetto progetto al modello di cui all’art. 61 (d. lgs. n. 276/2003) la non estraneità della suddetta finalità all’ordinaria attività svolta dalla Ric. 2021 n. 28283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- Smeco Lazio Srl, in quanto trattasi di un requisito non richiesto affatto dal legislatore ai fini di un valido progetto”;

3. per l’altro aspetto gravato, la Corte ha affermato , sulla base dell’istruttoria svolta, che “il Gramiccia, cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha fornito prova sufficientemente univoca della sussistenza della natura subordinata della prestazione resa a favore del committente”;

4. per la ca ssazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso Acea Ato 2 Spa; non hanno svolto attività difensiva Smeco Lazio Srl e il Comune di Rocca di Papa, già contumaci sin dal primo grado di giudizio; 5.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti hanno depositato memorie; CONSIDERATO CHE 1. con la prima censura si denuncia: “violazione e falsa applic azione artt. 61 e 69 l. n. 276 del 2003, come modificato dalla l. n. 92 del 2012 e successive modifiche”, criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto specifico il progetto contenuto nel contratto del 31 marzo 2010 impugnato dal Gramiccia; il motivo è inammissibile; con esso non si individua adeguatamente l’errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla Corte territoriale che, invece, si mostra perfettamente consapevole dei princìpi di legittimità – che espressamente vengono richiamati – in base a i quali, in tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione legale di cui all'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico - senza alcuna differenza concettuale tra i due termini -il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività Ric. 2021 n. 28283 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -4- eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 5418del 2019); piuttosto si critica la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in ordine alla specificità del progetto ed alla sua conformità al modello legale, ma la censura investe inevitabilmente apprezzamenti di merito, che riguardano tutte le circostanze del caso concreto avuto riguardo alla tipologia dell’attività commissionata, al ciclo produttivo dell’azienda, alle mansioni da esercitare, alle risorse assegnate, a quantità e tempi di lavoro, agli obiettivi da perseguire, etc., esprimendo, dunque, con la doglianza un mero dissenso valutativo rispetto al convincimento al quale è motivatamente giunto il giudice del merito (v.

Cass. n. 6681 del 2020, in motivazione);

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e 416 c.p.c., deducendo che la Acea Ato 2 non aveva specificamente detto nulla “rispetto alla nullità del contratto a progetto per non rispondenza dello stesso ai requisiti legali”; la censura è inammissibile sia perché l'accertamentodella sussistenza di una contestazione ovvero di unanon contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito (Cass. n. 27490 del 2019; Cass.n. 3680 del 2019; Cass. n. 10182 del 2007; Cass. n. 27833 del 2005), sia perché il principio di non contestazione deve avere per oggetto uno specifico fatto storico che, nella specie, non viene neanche adeguatamente individuato nel corpo del motivo, ponendo piuttosto la Ric. 2021 n. 28283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- questione, tutta giuridica, della nullità per mancanza di conformità del progetto al modello legale;

3. il terzo mezzo denuncia, in via subordinata, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., sostenendo che nella specie la Corte territoriale avrebbe errato a non qualificare il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato; anche tale la censura è inammissibile, essendo sufficiente richiamare taluni consolidati orientamenti giurisprudenziali circa i limiti del sindacato di legittimità su sentenze di merito che accertino, ovvero neghino, l’esistenza in concreto della fattispecie disegnata in astratto dall’art. 2094 c.c. (a tal fine si rinvia, anche ai fini dell’art. 118 disp. att. c.p.c., a Cass. n. 33820 del 2021); infatti, secondo principi pacifici di questa Corte la valutazione delle risultanze processuali che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 13202 del 2019;

Cass. n. 5436 del 2019; Cass. n. 332 del 2018; Cass. n. 17533 del 2017; Cass. n. 14434 del 2015; Cass. n. 4346del 2015; Cass. n. 9808 del 2011; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 26896 del 2009), mentre parte ricorrente pretende, nella sostanza, una rivalutazione di taluni elementi fattuali sintomatici che sarebbero emersi in controversia ai fini della riconduzione nell’ambito dell’art. 2094 c.c., evocando così un sindacato che esorbita dai poteri di una Corte di legittimità;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; Ric. 2021 n. 28283 sez. ML -ud. 06-07-2022 -6- occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese forfettario al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib