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Ordinanza — n. 29722/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming false application of collective agreement regarding journalist job titles and continuity requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29722/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding that the appellant's work qualified as a fixed-term collaborator rather than an ordinary editor. The appellant argued the territorial court erred in applying collective agreement articles regarding job roles, but the court found the appeal essentially challenged factual assessments of professional duties. Consequently, the court ruled that the appeal improperly sought to review factual determinations under the guise of legal error.

Regesto Legislator

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Art. 1 e 2 CCNLG; Art. 360, n. 3, comma 1, c.p.c.: The appeal is inadmissible when it attempts to review the factual assessment of professional duties performed by a journalist, as such evaluations fall outside the scope of the court of cassation's power to examine violations of law.

Parole chiave

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collective agreement interpretation journalist job titles continuity versus daily work inadmissible appeal factual assessment review retribuzione del lavoratore dipendente adattamento delle retribuzioni salario coordinato

Disposizioni normative citate

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Art. 1 e 2 CCNLG
conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co.
Art. 360, n. 3, comma 1, c.p.c.
1 e 2 CCNLG in relazione all’art. 360, n.
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art.
art. 380 bis c.p
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente conun motivo; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26307 del 2014
Cass. n. 22348 del 2007
Cass. SS.UU. n. 1867 del 2020
Cass. n. 3037 del 2011
06-07-2022 -5- integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso” (Cass. n. 3037 del 2011; conf.
Cass. n. 29182 del 2018
Cass. n. 29182 del 2018);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28007-2021 proposto da: FINANZIARIA EDITORIALE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato TERESA MARIA FAILLACE; -ricorrente - contro ALVARO EMANUELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO ALVARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 409/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/04/2021;

Ric. 2021 n. 28007 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento parziale del ricorso proposto da Emanuela Alvaro nei confronti della Finanziaria Editoriale S.r.l., accertata “la natura simulatoria dei contratti di collaborazione coordinata” intercorsi con la società, ha condannato quest’ultima al pagamento di differenze retributive parametrate alla qualifica di redattore ordinario per il periodo dal 30 settembre 2009 al 31 maggio 2012 ed alla qualifica di giornalista collaboratore fisso per il successivo periodo dal 1°giugno 2012 al 21 febbraio 2013; 2.la Corte, in estrema sintesi, esaminati gli artt. 1 e 2 del CCNLG e scrutinate le risultanze istruttorie, ha espresso il convincimento che “le mansioni svolte dall’appellata, all’interno della struttura organizzativa intestata alla società appellante, integrassero quelle ascrivibili al ruolo di ‘redattore’; almeno sino alla data di in cui la redazione di Siderno fu chiusa”; per il periodo successivo –secondo la Corte – venendo meno il requisito della “quotidianità” delrapporto, sostituito da quello della “continuità”, coerentemente con le richieste di parte attrice, era possibile riconoscere le differenze stipendiali del “collaboratore fisso”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente conun motivo; ha resistito con controricorso l’intimata; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; parte ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE Ric. 2021 n. 28007 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 1.il motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 CCNLG in relazione all’art. 360, n. 3, comma 1, c.p.c.”, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato a riconoscere alla Alvaro “lo svolgimento dell’attività di redattore ordinario”; si deduce che la sentenza impugnata avrebbe ricondotto il mutamento di mansioni da redattore ordinario a collaboratore fisso “alla sola chiusura della redazione e non anche alla modifica dell’attività svolta”; si contesta che la Corte calabrese, una volta determinate le mansioni svolte dalla Alvaro, abbia errato nell'individuare ed applicare al caso concreto l'art.1 CCNL, attribuendo la qualifica di redattore ordinario, e non l'art. 2, relativa al collaboratore fisso, per tutto il periodo oggetto di rivendicazione; 2.il Collegio giudica la censura inammissibile; come noto, il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016;

Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012); in realtà il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto o di contratto collettivo, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal Ric. 2021 n. 28007 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- giudice a fondamento della decisione, per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte, non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. n. 26307 del 2014;

Cass. n. 22348 del 2007); sicché il processo di sussunzione, nell'ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; orbene l’odierna ricorrente, nel denunciare formalmente un preteso errore di diritto, nella sostanza e nonostante lo sforzo defensionale, inevitabilmente investe l’apprezzamento della Corte territoriale circa il contenuto professionale delle mansioni espletate dalla Alvaro così come ricostruite in base all’istruttoria svolta, perché è certamente una quaestio facti verificare in concreto il “grado di professionalità […] segnato dall'entità dell'impegno profuso a beneficio dell'attività giornalistica” (cfr.

Cass. SS.UU. n. 1867 del 2020), così indebitamente sollecitando un sindacato che esorbita dai poteri del giudice di legittimità; muovendo, peraltro, da un presupposto errato e cioè che la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la qualifica di redattore solo sulla base della quotidianità della prestazione e non sulla base di un convincimento in merito al contenuto concreto dell’attività giornalistica svolta tratto dalle deposizioni testimoniali assunte (v. pag. 7 sentenza impugnata); piuttosto la Corte ha escluso che tale qualifica di redattore potesse continuare ad essere riconosciuta dopo che era venuto meno il requisito della quotidianità della prestazione, del tutto conformemente alla previsione della contrattazione collettiva applicabile ed alla interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui:

“In tema di lavoro giornalistico, ai fini della Ric. 2021 n. 28007 sez. ML -ud. 06-07-2022 -5- integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso” (Cass. n. 3037 del 2011; conf. Cass. n. 29182 del 2018);

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i