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Ordinanza — n. 29717/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax credit prescription term and procedural cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29717/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Zappia's appeal against the appellate court's decision declaring the tax credit prescribed. Zappia argued for a five-year prescription term and contested the allocation of litigation costs, while the tax agency did not defend itself. The court rejected the appeal because the lower court justified the cost compensation based on 'grave and exceptional reasons' arising from a need for judicial clarification regarding the effects of the payment order deadline.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The lower court may compensate litigation costs even when the appellant is technically victorious if 'grave and exceptional reasons' exist, such as the need for a clarifying ruling by the Supreme Court on a disputed legal issue.

Parole chiave

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prescription term tax credit cost allocation exceptional reasons payment order deadline risarcimento per errore giudiziario indennità di patrocinio principio della copertura dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 24, quinto comma d.lgs. 46/1999
12-07-2022 -4- quanto piuttosto agli effetti della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, a norma dell'art. 24, quinto comma d.lgs.
Art. 3, nono e decimo comma l. 335/1995
46/1999: se soltanto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo ovvero anche di “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,nono e decimo comma l.
Art. 2953 c.c.
Art. 374, secondo comma c.p.c.
Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397
Cass. 24 giugno 2003, n. 10009
Cass. 26 novembre 2020, n. 26912
10009; Cass. 26 novembre 2020, n. 26912), con argomentazione congrua (al p.to 4 di pg.
Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883
Cass. 11 marzo 2022, n. 7992
2883; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397
Cass. 24 giugno 2003, n. 10009
Cass. 26 novembre 2020, n. 26912
10009; Cass. 26 novembre 2020, n. 26912), con argomentazione congrua (al p.to 4 di pg.
Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883
Cass. 11 marzo 2022, n. 7992
2883; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11406-2021 proposto da: ZAPPIA GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO GIAMPAOLO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 ottobre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11732/2018 – di annullamento in parte quadella sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria dell’8 febbraio 2016 (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di Giuseppe Zappia, ritenendo non decorso il termine decennale di prescrizione del credito contributivo intimato in pagamento dalla concessionaria Equitalia Sud s.p.a cui era subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione), in accoglimento del ricorso del contribuente, relativo al termine di prescrizione quinquennale e non decennale del credito posto in riscossione con la cartella esattoriale opposta – lo ha dichiarato prescritto, provvedendo alla compensazione delle spese dei soli giudizio di legittimità e di rinvio e senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e di appello;

2. a motivo della compensazione, la Corte di rinvio ha indicato la controvertibilità della questione giuridica relativa alla durata del termine di prescrizione dei crediti contributivi, essendo stato risolto il contrasto giurisprudenziale soltanto nel corso del giudizio (con sentenza delle Sezioni unite n. 23397/2016), dando altresì atto della concorde sollecitazione delle parti alla definizione del giudizio di rinvio in conformità al principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29177/2017;

3. con atto notificato il 22 aprile 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Agenzia delle Entrate Riscossione intimata non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese processuali, comprensive delle spese dei precedenti gradi di merito,in assenza di alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (bensì soltanto di una disarmonia) risolto dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, intervenuta nelle more del giudizio ed essendo la ricorrente risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio (unico motivo); 2.esso è infondato;

3. la Corte territoriale ha giustificato la compensazione delle spese giudiziali (sempre possibile purché esplicitamente motivata, essendo il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito diretto solamente ad evitare la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa: Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 26 novembre 2020, n. 26912), con argomentazione congrua (al p.to 4 di pg. 4 della sentenza), sul presupposto di “gravi edeccezionali ragioni”; 3.1. essa è locuzione normativa elastica, alla stregua di clausola generale prevista dal legislatore per adeguamento a un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito: in particolare, la suddetta nozione si configura anche per l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra (Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992);

4. nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni ricorrono nella ravvisata esigenza (al di là di una nominalistica distinzione tra “contrasto” e “disarmonia”) di un intervento chiarificatore delle Sezioni unite di questa Corte, avvenuto nel corso del giudizio (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397), in ordine, non tanto alla durata del termine di prescrizione del credito contributivo, indiscutibilmente quinquennale, Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- quanto piuttosto agli effetti della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, a norma dell'art. 24, quinto comma d.lgs. 46/1999: se soltanto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo ovvero anche di “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,nono e decimo comma l. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., in quanto disposizione applicabile nelle sole ipotesi di titolo giudiziale divenuto definitivo e non anche alla cartella di pagamento, atto di natura amministrativa privo di attitudine al giudicato; su tale questione essendovi stata un’indubbia oscillazione della giurisprudenza di legittimità, ritenuta meritevole di una pronuncia delle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma c.p.c.;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,