Cassation court dismisses bankrupt debtor's appeal against bankruptcy administrator's refusal to pursue litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the bankruptcy debtor's cassation appeal challenging the appellate court's dismissal of their second-instance appeal. The debtor argued that the bankruptcy administrator's decision not to pursue the case constituted inactivity, yet the court found this was a deliberate, non-syndicable choice regarding litigation convenience rather than total disinterest. Consequently, the court ruled that the debtor lacked standing to act because the administrator's refusal did not meet the strict legal threshold for extraordinary litigation rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43 l.fall.; The declaration of bankruptcy causes loss of litigation capacity, with standing exclusively belonging to the administrator unless the latter is totally disinterested; mere refusal to appeal based on a negative assessment of convenience does not constitute such disinterest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2320-2021 proposto da: EMODIALISI SANNITA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 37, presso lo studio dell'avvocato AGNESE DI CAPRIO, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO INTORCIA, con procura speciale in atti; -ricorrente - -contro- BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO s.p.a. , in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI n. 30, presso lo studio dell'avvocato LORETO ANTONELLO CHIOLA, che la rappresenta e difende,con procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2021 n. 02320 sez.
M1 -ud. 10-05-2022 -2- contro TAZZA RAFFAELE; CURATELA del F ALLIMENTO EMODIALISI SANNITA s.r.l., in persona del curatore p.t.; -intimati - avverso la sentenza n. 2690/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 08/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere relatore, dott. ROSARIO CAIAZZO. RILEVATO CHE Con sentenza del 2011 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta dalla D’Alessandro s.a.s. nei confronti della Banca per lo Sviluppo della cooperazione di credito s.p.a. con la quale aveva chiesto l’accertamento e la quantificazione delle somme che sarebbero state illegittimamente sottratte dal conto corrente ad essa intestato, e di condann are la banca alla restituzione delle stesse ovvero, in subordine, al pagamento delle stesse somme a titolo d’indennizzo ex art. 2041 c.c., e in ogni caso con condanna al risarcimento deidanni patrimoniali e non.
Avverso tale sentenza proposero appello la Emodialisi Sannita s.r.l. (già D’Alessandro s . a . s . ) deducendone l’erroneità per non aver valutato le osservazioni del ctp e la circostanza, in particolare, che il direttore della filiale della banca convenuta era stato sottoposto a processo penale conclusosi con sentenza di patteggiamento per fatti illeciti riferibili alle attività svolte presso la filiale della banca. La Corte d’appello dichiarò l’interruzione del processo per l’intervenuto fallimento della società appellante; l a causa fu riassunta dalla stessa Emodialisi Sannita s.r.l., previa notifica agli appellati originari e alla curatela fallimentare.
Ric. 2021 n. 02320 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -3- Con sentenza dell’8.6.2020 la Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello, osservando che: la legittimazione processuale competeva allasuddetta curatela; la dichiarazione di fallimento comportava la perdita della capacità di stare in giudizio, salvo che il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e il casoin cui, pur trattandosi di diritti patrimoniali, la curatela sia rimasta inerte; tale ultima tesi non era fondata in quanto era stato chiarito che l’inerzia debba essere intesa come un vero e proprio disinteresse della curatela alla prosecuzione delle cause; nel caso concreto, non poteva ravvisarsi un caso d’inerzia, bensì una scelta consapevole poiché il curatore, reso edotto con la notifica del ricorso in riassunzione della pendenza di un giudizio d’appello dichiarato interrotto, non aveva inteso riassumerlo.
La Emodialisi Sannita s.r.l. ricorre in cassazione con unico motivo, illustrato con memoria; la banca resiste con controricorso; non si sono costituiti la curatela fallimentare e Raffaele Tazza. RITENUTO CHE L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l.f., 75 e 100, cpc, per aver la Corted’appello ritenuto che la curatela avesse deliberatamente deciso di non impugnare la sentenza del Tribunale, mentre essa era rimasta inerte manifestando indifferenza alla lite, non motivando tale inerzia. Il motivo è inammissibile.
La doglianzaè diretta al riesame dei fatti relativi all’accertamento dell’insussistenza dell’inerzia della curatela fallimentare circa la decisione di non proporre appello, una volta ricevuta la notifica dell’atto di riassunzione. Al riguardo, va osservato che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali Ric. 2021 n. 02320 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -4- compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l.fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazion e processuale esclusivamente al curatore.
Se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia (Cass., n. n. 13814/16; n. 24159/13). E’ stato altresì ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal fallito avverso la sentenza sfavorevole al fallimento, non impugnata dal curatore, quando il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a non impugnare e a non proseguire il giudizio in sede di legittimità (Cass., n. 11117/13).
Inoltre, a i fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove, come nella specie, l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr.
Cass., 20.3.12; n. 4448; 22.7. 2005, n . 15369; Cass., 21.5.2003, n. 7954). Ora, nel caso concreto, la negativa valutazione degli organi fallimentari circa l’impugnazione in questione costituisce una Ric. 2021 n. 02320 sez. M1 -ud. 10-05-2022 -5- forma espressa, seppure tacita, di manifestazione della volontà cheperò esclude il disinteress e della stessa curat ela, e non può peraltro essere assimilata al mero silenzio. In altri termini, l’esame del ricorso in riassunzione da parte degli organi del fallimento induce a ritenereche la decisione di non costituirsi in appello non possa essere rit enuta esp ressione di totale indifferenza, bensì una meditata, non sindacabile, scelta sulla non convenienza della costituzione in giudizio.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della banca controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 2300,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par