Italian Court of Cassation corrects a clerical error omitting the state lawyer's name in expense order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding litigation expenses. The appellant argued that the court failed to designate the state lawyer who should receive the awarded costs, despite an explicit request in the opposing party's brief. The court ruled that the omission was a mere clerical mistake rather than a substantive error, mandating the insertion of the lawyer's name and the instruction to distribute the funds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 et seq. of the Code of Civil Procedure; material errors are mere clerical mistakes not affecting the conceptual content of the decision and must be corrected when manifestly omitted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZAPER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 19520-2021 proposto da: ISLAM SOHIDUL, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA VIGLIOTTI; -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimato - avverso l'ordinanza n. 18811/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI. Ric. 2021 n. 19520 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- 1.Con il ricorso in atti Islam Sohidul chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatariodell'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica » (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene in chiusa del controricorso l'istante avesse formulato espressa richiesta che,in caso di rigetto del ricorso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione,liquidando le spese del procedimento in favore della parte, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
Va perciòdisposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. PQM Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 18811/2020 di questa Corte e dispone che Ric. 2021 n. 19520 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- -che alla pagina 3 di essa, al rigo 30, dopo la parola «legge» e prima del segno di interpunzione «.» siano inserite le parole «da distrarsi in favore dell’avv. Daniela Vigliotti che si dichiara antistatario». Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza.
Cosi deciso in Roma nella camer