Italian Court corrects material error in order by adding text to specify attorney fee distribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order regarding the distribution of litigation costs. The applicant argued that while the court ordered the opposing party to pay expenses, it failed to explicitly state that these funds should be distributed to his private attorney. The court ruled that the omission constituted a mere clerical mistake rather than a substantive legal error, mandating the insertion of the missing phrase to ensure the order accurately reflects the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArtt. 287 e ss. cod. proc. civ.: A material error is a mere clerical mistake diverging from the judge's conceptual decision; such errors must be corrected to align the written order with the actual ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 18139-2021 proposto da: UDDIN RIAZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI, 17, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO RUSSO, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO POTENTE; -ricorrente - contro PREFETTURA UTG CAMPOBASSO, PREFETTURA UTG ROMA , QUESTURA DI CAMPOBASSO, QUESTURA DI ROMA, MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585; -intimati - avverso l'ordinanza n. 16383/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/08/2015; Ric. 2021 n. 18139 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.
1. Con il ricorso in atti Uddin Riaz chiede che sia corretto l'errore materiale contenuto nell'epigrafata ordinanza di questa Corte che, nell'atto di disporre la condanna alle spese nei confronti della parte soccombente, non ha provveduto a distrarre le stesse a favore del procuratore antistatatario dell'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato e va accolto. Premesso che secondo il giudizio di questa Corte «l'errore materiale, suscettibile di correzione ai sensi degli artt. 287 e ss. cod. proc. civ., si sostanzia in una mera svista del giudice, sicché non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazionee la sua materiale rappresentazione grafica » (Cass., Sez. I, 9/09/2005, n. 17977), nella specie la ricorrenza di esso è manifesta, posto che, sebbene in chiusa del ricorso a questa Corte l'istante avesse formulato espressa richiesta che,in caso di accoglimento di esso e di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, queste fossero distratte in favore del proprio procuratore antistatario, il collegio decidente, pur provvedendo in conformità, ha omesso di procedere alla richiesta distrazione, liquidando le spese del procedimento in favore della parte, in tal modo incorrendo nel lamentato errore materiale.
Va perciò disposta l'emenda richiesta mandando altresì la cancelleria perché provveda ad annotare la disposta correzione sull'originale dell'ordinanza. PQM Ric. 2021 n. 18139 sez. M1 -ud. 13-09-2022 -3- Ordina la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 16383/2015 di questa Corte e dispone che -che alla pagina 4 di essa, al rigo 3, dopo la parola «legge» e prima del segno di interpunzione «.» siano inserite le parole «da distrarsi in favore del procuratore antistatario». Manda la cancelleria perché faccia annotazione della disposta correzione sull'originale dell'ordinanza.
Cosi deciso in Roma nella c