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Ordinanza — n. 29664/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29664/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29664/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORE DI FATTO Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Ud.14/06/2022 - CC Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - R.G.N.15056/2021 Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15056-2021 proposto da: SALVEMINI SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO BARONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BATTIANTE; -ricorrente - contro COMUNE di MANFREDONIA; -intimato - avverso la sentenza n. 388/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 380-bis cod. proc. civ, art. 395 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29664/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

Parole chiave

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revoca dell'annullamento revisione di una decisione revoca del fallimento compensazione nel fallimento revoca del concordato revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
art. 395 cod. proc. civ
il ricorso denuncia con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ.
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Testo completo

ORE DI FATTO Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Rel. Consigliere - Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere - Ud.14/06/2022 - CC Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere - R.G.N.15056/2021 Dott. ROBERTO BELLE' - Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15056-2021 proposto da: SALVEMINI SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO BARONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO BATTIANTE; -ricorrente - contro COMUNE di MANFREDONIA; -intimato - avverso la sentenza n. 388/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Silvana Salvemini avverso la sentenza della stessa Corte distrettuale, n. 1064 del 20 luglio/3 settembre 2020, che, preso atto Ric. 2021 n. 15056 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- del verbale di conciliazione sottoscritto dalla Salvemini e dal Comune di Manfredonia, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, che aveva parzialmente accolto l’originario ricorso, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere sulla domanda avanzata dalla dipendente nei confronti dell’ente locale, anche in relazione alle spese del doppio grado di giudizio;

2. con il ricorso per revocazione la Salvemini aveva sostenuto che la riforma della sentenza di primo grado, non richiesta dalle parti, era frutto di errore di percezione commesso dalla Corte territoriale perché con il verbale di conciliazione le parti avevano inteso definire solo il giudizio di appello, abbandonando le rispettive impugnazioni e compensando le spese del secondo grado, mentre dovevano rimanere ferme le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;

3. la Corte distrettuale ha escluso che nella fattispecie potesse essere ravvisato un errore revocatorio e, richiamato il contenuto del verbale di conciliazione, ha evidenziato che dallo stesso non emergeva in modo evidente la volontà delle parti di rinunciare unicamente agli appelli proposti, lasciando inalterata la statuizione di primo grado, sicché l’errore denunciato «non è di certo consistito in una semplice svista immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti»;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Silvana Salvemini sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Comune di Manfredonia, rimasto intimato;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia con un unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 cod. proc. civ. e ripropone le argomentazioni disattese dalla Corte territoriale insistendo sulla natura revocatoria dell’errore commesso dal giudice d’appello, che aveva riformato la sentenza di primo grado, dichiarando cessata la materia del contendere, quando, in realtà, le parti in modo evidente ed incontrovertibile avevano inteso definire le sole posizioni rispettivamente assunte nel giudizio di appello;

Ric. 2021 n. 15056 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- 2. il ricorso è infondato; l’errore rilevante ex art. 395 n.4 cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; 2.1. muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che:

a) l’errore nonpuò riguardare l’attività interpretativa e valutativa;

b) deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; 2.2. in altri termini «resta esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto » ( Cass.

S.U. n. 8984/2018); 2.3. sulla base dei richiamati principi, qui ribaditi, il ricorso deve essere rigettato perché, a prescindere da ogni considerazione sul contenuto del verbale di conciliazione, l’errore che la ricorrente fa valere si riferisce a questione sulla quale la Corte d’Appello ha espressamente statuito (ritenendo che la compensazione si riferisse all’intero processo e non al solo giudizio d’appello) ed avrebberiguardato non la mera supposizione di un fatto, bensì l’attività valutativa dell’accordo transattivo e dei suoi effetti, risolvendosi, quindi, secondo la prospettazione, in un errore di diritto eventualmente denunciabilecon il ricorso per Cassazione avverso la sentenza impugnata, erroneamente, per revocazione;

3. non occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione perchè il Comune di Manfredonia è rimasto intimate;

4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15056 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto