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Ordinanza Interlocutoria — n. 29554/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 29554/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29554/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16368-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SPEDALIERI ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 7472/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 2697 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 29554/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ignorato che l'Agenzia in sede di appello aveva dedotto che il contribuente, "nel periodo indicato" era residente nel comune di Ric. 2021 n. 16368 sez.

Parole chiave

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detrazioni e rimborsi ricupero d'imposta restituzione dei sussidi statali accoglimento parziale del contribuente sospensione della riscossione fiscale rimborso dei contributi agli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 2697 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.
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Testo completo

nte ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 16368-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SPEDALIERI ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 7472/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 16/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente aveva tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, in quanto aveva presentato per tempo l'istanza e non esercitava attività d'impresa; né incide, quanto al diritto al rimborso, la novità normativa rappresentata dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, in quanto tale modifica incide solo sulle modalità del rimborso, non anche sul diritto allo stesso.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ignorato che l'Agenzia in sede di appello aveva dedotto che il contribuente, "nel periodo indicato" era residente nel comune di Ric. 2021 n. 16368 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- Biancavilla (Catania), Comune non compreso tra quelli aventi diritto al rimborso indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nonché 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto per avere il diritto al rimborso il contribuente deve provare di avere residenza in uno dei Comuni indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del