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Ordinanza Interlocutoria — n. 29553/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court for public hearing due to significant legal issue regarding tax refund eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29553/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the Fifth Civil Section for a new public hearing. The Agency of Revenue argued the taxpayer failed to prove residence in eligible municipalities during the relevant years, while the taxpayer claimed the administrative commission erred in ignoring their appeal memorandum. The court deemed the legal question regarding the interpretation of the seismic aid law too significant to decide in a closed session, necessitating a public hearing under specific procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: When a legal issue of particular relevance arises in a tax refund dispute concerning residency requirements, the collegium must order a public hearing rather than deciding in camera.

Parole chiave

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tax refund eligibility seismic aid law residency proof requirement public hearing mandate administrative appeal review Cassation remittal procedural fairness detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
del 15 gennaio 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto per avere il diritto al rimborso il contribuente deve provare di avere residenza in uno dei Comuni indicati nel D.P.C.M.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
Art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002
del 15 gennaio 1991; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della legge n.
Art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014
Art. 2697 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod.
Art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14328-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CASTORINA SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato SEBASTIANO VERGA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO GIOVANNI VERGA; - COntrOliCOrrente - avverso la sentenza n. 821/6/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso parziale dei tributi versati negli anni 1990,1991 e 1992 compresi nel diritto alla restituzione contemplato dalla disciplina di agevolazione fiscale in favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle Entrate affermando che la parte contribuente aveva tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il rimborso, in quanto aveva presentato per tempo l'istanza e non esercitava attività d'impresa; né incide, quanto al diritto al rimborso, la novità normativa rappresentata dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, in quanto tale modifica incide solo sulle modalità del rimborso, non anche sul diritto allo stesso.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, Ric. 2021 n. 14328 sez. MT ud. 05-07-2022 -2- c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ignorato la memoria dell'Agenzia in sede di appello con la quale l'Ufficio deduceva che il contribuente in data 10 agosto 1991 si era trasferito nel comune di Misterbianco (Catania), Comune non compreso tra quelli aventi diritto al rimborso indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 e 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, nonché 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, del d.P.C.M. del 15 gennaio 1991, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto per avere il diritto al rimborso il contribuente deve provare di avere residenza in uno dei Comuni indicati nel D.P.C.M. del 15 gennaio 1991 e per tutte le annualità per le quali si chiede il diritto al rimborso.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di