Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 29551/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding real estate classification of bank branch offices.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29551/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's interlocutory appeal against a regional tax commission decision. The agency argued that a bank branch should remain classified as a single unit (D/5) due to functional unity, while the bank claimed separate office units (A/10) were justified by the absence of specific banking infrastructure like vaults. The court found no grounds to overturn the lower decision, stating the regional commission correctly applied the law regarding the distinction between classical banking activities and general consulting services.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 375 c.p.c.; Art. 1.208/2015; The court holds that a tax authority's classification of a bank branch as separate office units is valid when specific banking infrastructure is absent, rejecting arguments based solely on functional contiguity.

Parole chiave

Generato dall'IA
real estate classification bank branch offices tax appeal dismissal functional unity regional tax commission frazionamento cosa divisibile ripartizione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 and 8 of Royal Decree-Law 13 April 1939 n. 652
Art. 7 of Legislative Decree 1.212/2000
Art. 3 of Legislative Decree 1.241/90
in ordine alle questioni sollevate in ricorso, questo Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
Law 208/2015
Art. 375 of the Code of Civil Procedure
in ordine alle questioni sollevate in ricorso, questo Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
art. 375 c.p
in ordine alle questioni sollevate in ricorso, questo Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27199-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato VI1 10RIO GIORDANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2907/12/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 27199 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- ! Premessa 1. Con pratica DOCFA presentata il 22.12.2016, la Banca Nazionale del Lavoro, evocando la 1.208/2015, chiedeva la variazione dell'accatastamento di un immobile, sede di una propria agenzia. Fino ad allora l'immobile era stato accatastato unitariamente in D/5. La pratica veniva presentata a seguito della dichiarata divisione e diversa distribuzione degli spazi interni con costituzione di quattro unità immobiliari distinte. Il DOCFA conteneva la proposta di mantenere l'accatastamento per una quattro unità in D/5 e di accatastamento per le altre tre unità, ai piani superiori dell'immobile, in A/10 (uffici).

L'Agenzia, a seguito di sopralluogo, con avviso BS025993172017, ripristinava il precedente classamento unitario in D/5 sul rilievo che "nella realtà l'unità immobiliare è rimasta a tutti gli effetti nella sua interezza un'unica unità immobiliare" e che non vi erano elementi "macchinari, congegni, attrezzature né altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo (cc.dd. "imbullonati")" che potessero giustificare il richiamo alla 1.208/2015. La BNL impugnava l'avviso di fronte alla CTP di Brescia. La CTP rigettava il ricorso. Con la sentenza in epigrafe la CTR della Lombardia ha accolto l'appello delle BNL.

La CTR ha affermato che la BNL, operando "correttamente nell'ambito della 1.2018/2015", aveva "proceduto a separare i piani relativi agli uffici direzionali" ove non veniva svolta "attività bancaria classica" -per tale, precisava la CTR, dovendosi intendere quella implicante la presenza di "specifici impianti ... caveau, cassette di sicurezza, bussole d'ingresso, bancomat, cassa continua, etc."- ma attività di "consulenza e gestione dei clienti che esulano dalla necessità di strutture ed impianti specifici e non destinabili ad altra attività".

Ha affermato poi che "la categoria D/5 che l'Agenzia pretende di estendere all'intero immobile è destinata ad abbracciare fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze legate all'attività bancaria ... e non invece le comuni agenzie bancarie ... che devono rientrare secondo il concetto dell'ordinarietà prevalente, in una delle categorie dei gruppi A (tipicamente A/10) o C ... in base alle caratteristiche costruttive o all'udo appropriato". Ha affermato ancora che l'ufficio si era limitato a "evidenziare che sussisteva una certa contiguità tra le attività di sportello e quelle svolte negli uffici, agevolata da un collegamento interno tra gli immobili caratterizzati come autonome particelle" e che ciò non era sufficiente "per considerare prevalente nella formazione del reddito l'attività bancaria classica rispetto a quella svolta nelle particelle scorporate che pare invece pacificamente riconducibile ad altro tipo di attività professionale coerente per dotazione di impianti e finiture con la categoria A/10".

2. Avverso tale sentenza ricorrente l'Agenzia delle entrate in forza di tre motivi.

3. la BNL resiste con controricorso. CONSIDERAZIONI.

1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 5 e 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652. L'Agenzia deduce che la CTR ha errato nel considerare scorretto l'accatastamento in rettifica dato che l'immobile aveva unicità reddituale e funzionale e che le "unità proposte ex adverso con DOCFA sono state divise fittiziamente".

2. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 7 della 1.212/2000 e 3 della 1.241/90 per avere la CTR erroneamente affermato che sussisteva una "carenza di motivazione che pervade l'interra attività accertativa";

3. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione della legge 208/2015 per avere la CTR affermato che la contribuente si era correttamente avvalsa della legge 208 creando nuove unità immobiliari, laddove non risultava che vi fosse alcun impianto per cui fosse giustificato invocare la legge suddetta.

4. in ordine alle questioni sollevate in ricorso, questo Collegio non ravvisa i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c.;

5. occorre pertanto trasmettere il fascicolo alla Sezione quinta; pqm dispone la trasmissione del fascicolo alla S