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Ordinanza Interlocutoria — n. 29549/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to missed filing deadline and remands case for procedural verification.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29549/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal because the taxpayer failed to file the petition within the statutory time limits required by Article 369 of the Code of Civil Procedure. Although the taxpayer argued for reconsideration, the court noted the missed deadline and the opposing party's claim of non-compliance. Consequently, the court ruled that the procedural defect precluded further examination and remanded the case to the lower court to verify the filing status.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: Failure to file an appeal within the prescribed time limits renders it inadmissible, requiring the court to dismiss the appeal and remand the case to verify the procedural defect.

Parole chiave

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missed filing deadline inadmissible appeal procedural defect remand for verification tax dispute procedure deposito tardivo notificazione viziata termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass.
art. 369 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22111-2021 proposto da: GIANCOLA ENRICO, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controticorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 230/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che l'Agenzia delle entrate nel suo controricorso riferisce che: la parte contribuente impugnava avviso di accertamento notificato nel 2014 relativamente ad IRPEF, IRAP ed IVA; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 17 dicembre 2020, accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate; la parte contribuente proponeva ricorso, affidato a tre motivi di impugnazione, notificato all'Agenzia delle entrate in data 17 giugno 2021 ma, secondo attestazione della cancelleria centrale civile in atti del 7 settembre 2021, non provvedeva al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.; considerato che, a seguito di due memorie della parte contribuente e di una dell'Agenzia delle entrate, questa Corte pronunciava l'ordinanza interlocutoria n. 9429 del 2022 con la quale si rinviava la causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per l'acquisizione di Ric. 2021 n. 22111 sez.

MT - ud. 21-06-2022 -2- copia di eventuali ricorsi, controricorsi, memorie e sentenze della Commissione Tributaria Regionale della Liguria presenti all'interno dei fascicoli processuali contrassegnati da R.G. n. 17649 del 2021 e da R.G. n. 24245 del 2020, al fine di appurare se l'ipotizzato mancato deposito presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all'art.369 c.p.c. in realtà non vi fosse stato e si fosse trattato soltanto in un errore consistente nell'iscrizione a ruolo di due procedimenti diversi riferiti alla stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 753 del 17 dicembre 2020, contenenti l'uno il ricorso e l'altro il controricorso; in prossimità dell'udienza la parte contribuente depositava memoria insistendo perché sia disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consigli