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Ordinanza Interlocutoria — n. 29548/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal case to Fifth Civil Section regarding retroactivity and sentencing nullity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29548/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Civil Section of the Court of Cassation issued an interlocutory order remitting the case to a new hearing. The taxpayer challenged a regional tax commission decision regarding retroactive tax law application and alleged sentencing nullity due to incomplete calculations. The court deemed the legal issues of retroactivity and sentencing completeness sufficiently significant to warrant a new hearing before the specialized section.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal question regarding retroactivity or sentencing completeness is of particular relevance, the court must remand the case to a specialized section for a new hearing.

Parole chiave

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tax appeal procedure retroactivity of tax laws nullity of sentencing remittal to specialized section IRPEF and VAT disputes detrazioni e rimborsi ripresa dell'imposta sul valore aggiunto assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
21-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
21-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17649-2021 proposto da: GIANCOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROSSI, CESARE FEDERICO GLENDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente- avverso la sentenza n. 753/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 17/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. Rilevato che la parte contribuente, in qualità di gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009 per IRPEF, IVA e IRAP; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell'Ufficio e appello incidentale della parte contribuente, accoglieva parzialmente sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della parte contribuente, affermando che l'appello dell'Ufficio è fondato quanto alla irretroattività delle modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e che l'appello incidentale della parte contribuente è fondato laddove censura la poca chiarezza della sentenza di primo grado e laddove riporta l'accertato alle proposte fatte dall'Ufficio in sede di adesione come da verbale del 24 marzo 2015; inoltre la decurtazione dei versamenti ingiustificati deve essere pari a 105.668 euro anziché 70.106 euro, con conseguente ricalcolo della debenza e delle sanzioni; la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso, che erroneamente formava un distinto procedimento, contraddistinto da R.G. n. 22111 del 2021.

Considerato che Ric. 2021 n. 17649 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la norma portata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata nel merito della determinazione delle sanzioni, disponendo una decurtazione dei versamenti ingiustificati pari a 105.668 euro, con conseguente ricalcolo della debenza e delle sanzioni, omettendo quindi una completa pronuncia sostitutiva sia sulla concreta debenza del tributo sia sulla debenza sanzionatoria.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di con