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Ordinanza Interlocutoria — n. 29547/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax case to Fifth Civil Section regarding retroactive application of cash withdrawal rules.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29547/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Fifth Civil Section of the Court of Cassation remitted the case to a new hearing date rather than issuing a final judgment. The taxpayer challenged a regional tax commission decision regarding unexplained cash withdrawals at a beach resort, arguing that new cash withdrawal rules were applied retroactively. The court determined the legal issue regarding the retroactive application of the cash withdrawal provisions required specialized examination by the Fifth Civil Section.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a cassation appeal raises a question of law of particular relevance concerning the retroactive application of tax provisions, the court must remand the case to the Fifth Civil Section for examination.

Parole chiave

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retroactive application cash withdrawal rules tax assessment appeal Fifth Civil Section remittal procedure IRPEF tax liability procedural remand ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 112 cod. proc. civ
civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 24245-2020 proposto da: GIANCOLA ENRICO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA ROSSI, CESARE FEDERICO GLENDI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 230/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente, in qualità di gestore di uno stabilimento balneare ad Alassio, impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IRPEF, IVA e IRAP; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell'Ufficio e appello incidentale della parte contribuente, accoglieva parzialmente sia l'appello dell'Ufficio che quello incidentale della parte contribuente, affermando che le modifiche apportate dal D.L. n. 193 del 2016 all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 sono irretroattive; che i versamenti in contanti sul proprio conto corrente non si giustificano; che i prelievi si giustificano solo nei limiti in cui vi sia corrispondenza con fatture, buste paghe o contratti di locazione o assicurazione che rendano verosimile che ai prelievi non corrispondano operazioni che hanno comportato evasione d'imposta, e determinando i maggiori ricavi in 119.047,53 euro, di cui 102.298,59 per versamenti non giustificati e 16.748,94 per prelievi non giustificati; la parte contribuente propone ricorso affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia Ric. 2020 n. 24245 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere quest'ultima norma portata retroattiva. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata nel sostanza quanto alle indagini relative ad un secondo conto corrente riconducibile alla parte contribuente.

Con il terzo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per non essersi la sentenza pronunciata quanto al mancato riconoscimento di una percentuale di costi proporzionata ai maggiori ricavi induttiva mente presunti. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;

Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di co