Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 29546/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remits tax case to Fifth Civil Section due to significant legal issue requiring specialized examination.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29546/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the immediate appeal against a regional tax commission decision, instead remitting the case to the Fifth Civil Section. The appellant challenged the award of litigation costs following the annulment of payment orders within a mandatory mediation procedure. The court determined that a specific legal question regarding the application of relevant tax and mediation statutes required specialized treatment under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.; Art. 15, 17-bis, 360 c.p.c.; Art. 46 D.Lgs. 546/1992; When a case involves a question of particular legal relevance, the Court of Cassation may remit it to a specialized section for examination rather than deciding the appeal directly.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Civil Procedure Mandatory Mediation Tax Litigation Costs Remission to Section Specialized Examination Article 380-bis CPC Payment Order Annulment recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 and 17-bis of D.Lgs. n. 546/1992
Art. 360, comma 1, nn. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 46 of D.Lgs. n. 546/1992
3 e 5; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs.
Art. 4 of D.L. n. 119/2018
3 e 5; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs.
Art. 380-bis, comma 3 of the Code of Civil Procedure
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 467-2020 proposto da: SOGET SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO DE CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato SERGIO DELLA ROCCA, rappresentata e difesa dall'avvocato DANILO MONACO; - ricorrente - contro TORRELLI ANGELO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA , rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - contro TORRELLI COSTANZA; - intimata- avverso la sentenza n. 429/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ABRUZZO, depositata il 13/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA La SOGET s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro Torrelli Costanza, impugnando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che, in accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente, ha liquidato in favore di quest'ultima le spese processuali dei due gradi di giudizio, in relazione all'esito del contenzioso, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere a fronte dell'annullamento in sede di autotutela delle ingiunzioni di pagamento relative alla tassa automobilistica, operato all'interno del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis.

La parte intimata non si è costituita. Ha però depositato controricorso Torrelli Angelo Antonio che non risulta essere parte del presente procedimento. Con ordinanza interlocutoria n. 10598 del 2022 questa Corte rinviava a nuovo ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 17bis Ric. 2020 n. 00467 sez. MT - ud. 21-06-2022 -2- del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5; con il secondo motivo di impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018 in relazione all'art. 360, comma 1, n.

3. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione davanti alla quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla sezione quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio