Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify violated law norms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a regional tax commission decision regarding tax notices but failed to clearly identify specific legal norms violated or misapplied in the grounds of the petition. The court ruled that under Italian civil procedure, a cassation appeal must explicitly state which laws are breached and provide the specific reasons for this violation, rather than merely alleging a lack of motivation or listing statutes without explanation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; In a binding review judgment, criticisms against the appealed decision must find a clear placement within one of the motives taxatively listed by law, with specific reasons explaining why those specific motives are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13625-2020 proposto da: CERSOSIMO FRANCESCO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI TRIPALDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRA 1 E - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3081/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 13625 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Rg. 13625/2020 Cersosimo Francesco Mario c/ Agenzia delle Entrate- Riscossione Ritenuto che: Francesco Mario Cersosimo ricorre per la cassazione della sentenza delia CTR della Calabria n. 3081/19 dep. 09/09/2019, che in controversia su impugnazione n. 20 avvisi di intimazione per anni di imposta dal 2001 al 2013, ne ha rigettato l'appello confermando la decisione di prime cure. La CTR ha ritenuto che la prova della notifica delle cartelle, prodromiche alle intimazioni di pagamento impugnata, era stata con- piutamente accertata dalla CTP "attraverso l'espressa premessa in fatto, secondo cui l'agente della riscossione allegava alle corii:rodeduzioni copie delle ricevute attestanti l'avvenuta notifica delle cartelle.
E' dunque, da tali ricevute che il primo giudice ha ricavato la prova della regolarità della notifica". L'agenzia si è costituita con controricorso. Considerato che:
1. Con l'unico motivo si deduce la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 c.p.c., co T ma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazioni di norme di diritto.
2. La censura è inammissibile.
3. Questa Corte ha infatti già avuto modo di chiarire (Cass. n. 19959/2014; Cass. n. 11603/2018), il giudizio di cassazione, quale giudizio a critica vincolata, è delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate d& codice di rito. Nel giudizio di legittimità, pertanto, le critiche alla sentenza impugnate devono pertanto trovare una chiara collocazione entro uno dei motivi tassativamente elencati dalla legge con l'e3posizione comprensibile delle ragioni per cui siano integrati quegli specifici motivi richiamati.
Pertanto, in riferimento al vizio di violazione di e gge, non è sufficiente indicare nel ricorso le norme che si assumono violate - che peraltro, nel caso di specie, non vengono indicate- o falsamente applicate, ma occorre esporre in modo specifico le ragioni poste a fondamento della propria doglianza (Cass. n. 16262/2022). 3.1. Nel caso di specie, dalla lettura del ricorso non è dato comprendere se il ricorrente abbia inteso dedurre un vizio di violazione di legge, come espressamente dichiarato nell'intestazione del motivo, oppure una carenza di motivazione della sentenza, come emerge dall'esplicito ricftamo all'insufficienza e alla contraddittorietà della motivazione: si deduce infatti la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. senza però indicare quali siano le norme che si assumono violate.
Né è possibile evincere dall'esame del contenuto del ricorso quale sia il vizio denunciato, stante la presenza di vari profili tra loro confusi e non adeguatamente chiariti.
4. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 5600,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di conCributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 5 luglio 2022 Il Presidente Dott. Anto c Esposito - DEPOSITATO