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Ordinanza — n. 29446/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative sanction dismissal due to failure to challenge all grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29446/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Ministry of Economy and Finance appealed a disciplinary suspension against its own employee, arguing the lower court erred by dismissing the sanction. The Court of Appeal had declared the appeal inadmissible because the Ministry only challenged one of two grounds for the decision, relying on the principle that unchallenged grounds become final. The Supreme Court found this reasoning flawed, noting that the appeal clearly criticized the lack of proof for the charges, thereby implicitly challenging the other ground regarding the specificity of the accusation. Consequently, the Court held the appeal admissible, quashed the lower court's dismissal, and remanded the case for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 360 n. 4 c.p.c.: The appeal must clearly identify contested issues and grievances, but failure to explicitly challenge one of multiple valid grounds does not render the appeal inadmissible regarding the others if the intent to contest is evident from the arguments presented.

Parole chiave

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administrative disciplinary sanction admissibility of appeal specificity of grievances finality of unchallenged grounds remand for retrial licenziamento del pubblico dipendente revoca disciplinare motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
(art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si rappresenta come anche la parte della sentenza di primo grado che, secondo la Corte d’Appello, non era stata oggetto di gravame, risultava invece impugnata dal MEF;
d.l. n. 83 del 2012
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
l. n. 134 del 2012
art. 342 c.p
l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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C., S.U., 27199/2017
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Ordinanza — n. 1016/2024 — snciv
Italian Court dismisses disciplinary sanction appeal citing lack of specific procedural nullity grounds under public administration law.
Ordinanza — n. 5092/2024 — snciv
Court dismisses appeal claiming temporary staff were permanent MEF employees, ruling special transitional laws override general collective agreements.
Sentenza — n. 20203/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against disciplinary dismissal, ruling appellate court correctly evaluated facts despite prior acquittal.
Ordinanza — n. 4183/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal against appellate court's award of excessive litigation costs due to lack of specific reasoning.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.

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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24522/2021 proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato -ricorrente - contro ROSSI ETTORE FABIO, rappresentato e difeso dall’Avv. GIOVANNI RANA e domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 846/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16.7.2021, NRG 1005/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF), del quale Ettore Fabio Rossi è dipendente, ha irrogato nei confronti del medesimo la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di un mese in ragione di alcune condotte già oggetto di procedimento penale poi chiuso con accertamento dell’estinzione del reato;

2. la sanzione, in esito ad impugnazione del lavoratore, veniva annullata dal Tribunale di Taranto, il quale riteneva la genericità della contestazione e l’insussistenza dei fatti presupposto dell’addebito;

3. la Corte d’Appello di Lecce, raggiunta dall’impugnazione del MEF, ne ha ritenuto l’inammissibilità, sostenendo che, sebbene il Tribunale avesse ritenuto sia la genericità della contestazione, sia la mancanza di prova dei fatti addebitati, l’appellante avesse censurato una sola delle due ragioni fondanti il decisum, ovverosia la questione sulla genericità della contestazione, sicché in ragione di ciò, valeva il principio per cui la mancata impugnazione di una delle plurime rationesparimenti idonee e sorreggere la decisione di merito, rendeva inammissibile l’impugnazione delle altre, determinandosi il giudicato in forza della rationon contestata;

4. la Corte territoriale richiamava altresì i principi di chiarezza e specificità dell’appello, evidenziando come in esso, nel caso di specie, non risultasse espressa alcuna censura sulle ragioni che avevano indotto in giudice di primo grado a ritenere non provato il fatto disciplinarmente rilevante, per insufficienza del mero rinvio agli esiti del processo penale;

5. il MEF ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del lavoratore;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) e con esso si rappresenta come anche la parte della sentenza di primo grado che, secondo la Corte d’Appello, non era stata oggetto di gravame, risultava invece impugnata dal MEF;

2. il motivo è fondato;

3. deve premettersi che, secondo questa S.C., «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (C., S.U., 27199/2017);

4. nel caso di specie il ricorso per cassazione contiene la trascrizione dei passaggi dell’atto di appello da cui emerge sia la volontà impugnatoria del MEF sul tema della prova degli addebiti (nella parte ove si afferma che la sentenza va «pure» riformata nella partein cui il giudice ha ritenuto che non vi fosse prova della sussistenza degli addebiti») sia una difesa argomentativa (nella parte ove si insiste sulla possibilità della P.A. di dimostrare gli addebiti anche solo sulla base degli elementi rivenienti dal giudizio penale); 5. è dunque evidente, al di là della fondatezza (o eventualmente dell’inammissibilità per altra ragione) che dovrà essere valutata in sede di rinvio, che l’atto di appello conteneva critica anche rispetto alla questione sull’accertamento della fondatezza degli addebiti e che la Corte di merito, erroneamente ritenendola insussistente, ha omesso di pronunciare ed ha individuato un’inammissibilità (per definitività della corrispondente ratio decidendi) che, come tale, non sussisteva;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle