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Ordinanza — n. 29441/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against solidarity liability of private contractors in public works for employee wage claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29441/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Romeo Gestioni Spa's appeal against a lower court ruling that imposed joint liability for unpaid wages on private contractors in a public works contract. The appellant argued that the statutory regime for passive solidarity did not apply to private entities, citing specific legislative exclusions for public administrations. The court ruled that since the appellant is a private subject, the general rule of solidarity applies, and the specific exclusion for public bodies cannot be extended to private companies.

Regesto Legislator

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003; Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003; Art. 9, comma 1, d.l. n. 76/2013: The regime of passive solidarity for unpaid wages applies to private contractors in public works, as the statutory exclusion for public administrations does not extend to private entities.

Parole chiave

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passive solidarity liability public works contracts private contractors employee wage claims joint and several liability subcontracting regulations Cassation appeal dismissal responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 29 d.lgs. n. 276/2003
la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto ancora qui rileva - la pronuncia di primo grado che aveva condannato la GRUPPO SECURITY SAFETY SRL a versare alla dipendente Aurora Nurce somme a titolo di spettanze retributive nonché, in via solidale ex art. 29 del d.
Art. 1, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
276/2003 alle stesse, a norma del suo art. 1, secondo comma, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dall'art.
Art. 9, comma 1, d.l. n. 76/2013 conv. in l. n. 99/2013
99 del 2013 (art. 9, comma 1)”; si lamenta “erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla inapplicabilità della disciplina in tema di solidarietà passiva nell’ambito degli appalti pubblici”;
Art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, co.
art. 380 bis c.p
06-07-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8955 del 2017
il motivo è infondato, atteso che la pronuncia impugnata è conforme a condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8955 del 2017; Cass.
Cass. n. 10777 del 2017
8955 del 2017; Cass. n. 10777 del 2017; Cass.
Cass. n. 19339 del 2018
10777 del 2017; Cass. n. 19339 del 2018; Cass.
Cass. n. 6333 del 2019
19339 del 2018; Cass. n. 6333 del 2019) con la quale parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente; con Cass.
Cass. n. 15432 del 2014
6333 del 2019) con la quale parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente; con Cass. n. 15432 del 2014 si è ritenuto inapplicabile la responsabilità prevista dall'art.
Cass. n. 10731 del 2016
99/2013; con successiva pronuncia (Cass. n. 10731 del 2016) è stato rilevato che un analogo divieto di applicazione dell'art.
Cass. n. 20327 del 2016
207/2010 (Cass. n. 20327 del 2016; Cass.
Cass. n. 9741 del 2018
20327 del 2016; Cass. n. 9741 del 2018; più di recente v.
Cass. n. 24375 del 2019
Cass. n. 16259 del 2018
Cass. n. 834 del 2019
16259 del 2018; Cass. n. 834 del 2019);
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27171-2021 proposto da: ROMEO GESTIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difesa dagli avvocati FRANCESCO ROTONDI, ANGELO GABRIELE QUARTO, MARCO PATI CLAUSI; -ricorrente - contro NURCE AURORA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSANNA SANTANIELLO, DOMENICO ROCCISANO; -controricorrente - contro Ric. 2021 n. 27171 sez.

ML -ud. 06-07-2022 -2- GRUPPO SECURITY SAFETY SRL , BLACKSTONE FD CONSORZIO STABILE; -intimati - avverso la sentenza n. 158/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato – per quanto ancora qui rileva - la pronuncia di primo grado che aveva condannato la GRUPPO SECURITY SAFETY SRL a versare alla dipendente Aurora Nurce somme a titolo di spettanze retributive nonché, in via solidale ex art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003, anche il CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICE e la ROMEO GESTIONI SPA, quali società in Associazione Temporanea di Imprese alle quali era stato affidato un appalto da parte della Regione Lombardia, nell’ambito del quale la Nurce aveva lavorato dal 1° dicembre 2014; 2.la Corte – in sintesi - ha escluso che tali ultime società, che avevano affidato in subappalto alla datrice di lavoro della Nurce l’esecuzione dell’appalto conferito dalla Regione Lombardia, fossero sottratte all’applicazione del regime di solidarietà previsto dall’art. 29 d. lgs. n. 276 del 2003 che escludeva solo le pubbliche amministrazioni committenti; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la ROMEO GESTIONI SPA con un motivo; ha resistito con controricorso la Nurce; non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati;

Ric. 2021 n. 27171 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1.con il motivo di ricorso si denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c. in riferimento alla l. n. 30 del 2003, del successivo d. lgs. n. 273 del 2003 e del d.l. n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 99 del 2013 (art. 9, comma 1)”; si lamenta “erroneità ed inadeguatezza della motivazione della sentenza per violazione delle norme di legge con riferimento alla inapplicabilità della disciplina in tema di solidarietà passiva nell’ambito degli appalti pubblici”;

2. il motivo è infondato, atteso che la pronuncia impugnata è conforme a condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8955 del 2017; Cass. n. 10777 del 2017; Cass. n. 19339 del 2018; Cass. n. 6333 del 2019) con la quale parte ricorrente neanche si confronta adeguatamente; con Cass. n. 15432 del 2014 si è ritenuto inapplicabile la responsabilità prevista dall'art. 29, secondo comma, d. lgs. 276/2003 con riferimento alle pubbliche amministrazioni, stante l'espresso divieto di applicazione del d.lgs. 276/2003 alle stesse, a norma del suo art. 1, secondo comma, ulteriormente ribadito da quello più specifico introdotto dall'art. 9, primo comma d.l. n. 76/2013 conv. con mod. in l. n. 99/2013; con successiva pronuncia (Cass. n. 10731 del 2016) è stato rilevato che un analogo divieto di applicazione dell'art. 29, secondo comma, d.lgs. 276/2003 non esiste nei confronti dei soggetti privati (conf.

Cass. n. 10777 del 2017) e che il principio non può essere esteso alle società di diritto privato tenute al rispetto della procedura di evidenza pubblica, precisandosi che la inapplicabilità agli enti pubblici della responsabilità Ric. 2021 n. 27171 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- solidale discende direttamente dalla espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 2, del richiamato decreto e non dalla assoggettabilità dell'appalto alla disciplina dettata dal d.lgs n. 163/2006 e dal d.p.r. n. 207/2010 (Cass. n. 20327 del 2016; Cass. n. 9741 del 2018; più di recente v.

Cass. n. 24375 del 2019); la suddetta tutela speciale, in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante (Cass. n. 16259 del 2018; Cass. n. 834 del 2019);

3. poiché non è in discussione che la Romeo Gestioni Spa sia un soggetto privato, il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se