Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29437/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29437/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29437/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14487/2021 proposto da: CANNEVA MARIA, rappresentata e difesa dagli Avv. ALESSANDRO MOSCHIANO, ASSUNTA LONGOBARDI e ROBERTO D’ANGIOLO e domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS); -intimato - avverso la sentenza n. 3345/2020 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 26.11.2020, NRG 3126/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione ad avviso di addebito proposta da Maria Canneva per il recupero nei suoi confronti della contribuzione dovuta alla Gestione Separata – Liberi Professionisti per l’anno 2011;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis cod. proc. civ; Ordinanza — n. 29437/2022 — snciv · Corte di Cassazione: costituisce infatti orientamento del tutto consolidato presso questa S.C. quello per cui «l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n.

Parole chiave

Generato dall'IA
rendita di invalidità retroattiva ricalcolo delle prestazioni complementari deduzione per affitto nelle prestazioni complementari compensazione della rendita arretrati di contributi computo dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis cod. proc. civ
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14487/2021 proposto da: CANNEVA MARIA, rappresentata e difesa dagli Avv. ALESSANDRO MOSCHIANO, ASSUNTA LONGOBARDI e ROBERTO D’ANGIOLO e domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente – contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS); -intimato - avverso la sentenza n. 3345/2020 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 26.11.2020, NRG 3126/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa città, ha rigettato l’opposizione ad avviso di addebito proposta da Maria Canneva per il recupero nei suoi confronti della contribuzione dovuta alla Gestione Separata – Liberi Professionisti per l’anno 2011;

2. la Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di prescrizione formulata dalla Canneva, sostenendo che, non avendo essa compilato il quadro RR, relativo alla contribuzione previdenziale, nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi, ricorresse l’ipotesi dell’occultamento dolosodel credito, idonea a sospendere il corso della prescrizione la quale , dunque non poteva dirsi maturata;

3. Maria Canneva ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo;

4. l’INPS è rimasto intimato;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO CHE 1. va premesso che il ricorso per cassazione è stato regolarmente notificato, in data 24.5.2021, presso svariati indirizzi di posta elettronica, tra cui quello, rilevante, del difensore dell’ente previdenziale quale indicato nell’epigrafe della sentenza impugnata e ciò anche tempestivamente, tenuto conto che la pronuncia di appello è stata pubblicata il 26.11.2020;

2. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 2941 n. 8 c.c.;

3. la ricorrente contesta che l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi potesse essere considerata condotta dolosa e comunque sostiene che la Corte d’Appello avrebbe affermato l’esistenza della fattispecie sospensiva della prescrizione senza prendere in considerazione con completezza i tratti caratterizzanti di essa, tra cui in particolare il determinarsi di una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito;

4. il ricorso è fondato;

5. al di là della configurabilità di un intento soggettivo di occultamento nell’omessa compilazione del quadro RR, sono fondati i rilievi della ricorrente in ordine all’incompleta verifica della fattispecie sospensiva della prescrizione;

6. costituisce infatti orientamento del tutto consolidato presso questa S.C. quello per cui «l'operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n.

8) c.c. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» (in ordine di tempo, C. 9113/2007; C. 23809/2011; C. 5413/2020);

7. la Corte territoriale ha richiamato tale principio, ma anche l’altro, per cui la mancata iscrizione alla gestione previdenziale non è in sé ragione di impedimento giuridico all’esercizio del diritto dell’ente previdenziale;

8. quest’ultimo principio è stato declinato da questa S.C., nel precedente da cui è scaturito l’orientamento, poi consolidatosi, in ordine alla decorrenza della prescrizione dal momento in cui scade il termine per il pagamento dei contributi, argomentando sul presupposto che, anche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi,non sono esclusi accertamenti reddituali e contributivi e dunque non vi è impedimento all’esercizio del diritto (C. 27950/2018);

8. evidentemente tutto ciò non consente di fondare la decisione sull’adesione ad un precedente di questa S.C. in cui si ritenne, su presupposti fattuali propri di quel giudizio, che la compilazione del quadro RR fosse l’unico ed esclusivo elemento che avrebbe consentito all’ente previdenziale di verificare la produzione di reddito da lavoro autonomo;

9. del resto, rispetto a tale accertamento del dolo rilevante ai fini di sospensione della prescrizione in subiecta materia si è recentemente precisato che non è configurabile alcun automatismo (C. 37529/2021);

10. quello da svolgere è invece un completo giudizio di fatto, sui ben precisi presupposti giuridici di cui ai citati precedenti, in ordine al verificarsi di un occultamento tale da creare un «impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli» e già i principi sopra richiamati rendono evidente l’assoluta eccezionalità di una tale ipotesi;

11. vanno infine evidenziate, a ulteriore conforto della significatività della lacuna valutativa determinatasi, le difese della ricorrente nella parte in cui con esse si sottolinea come, nella propria dichiarazione dei redditi, debitamente riportata nel ricorso, fosse indicato quanto meno anche il codice Ateco della propria attività professionale, dunque neppure occultata;

11. la sentenza impugnata va dunque cassata ed il giudice del rinvio procederà ad accertamento integrale della ricorrenza o meno della fattispecie sospensiva della prescrizione, con ogni verifica e decisione a ciò consequenziale;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa co