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Ordinanza — n. 29372/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing; court ruled late filing renders appeal inadmissible ex officio.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29372/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the document in the registry within twenty days of notification. Although the tax agency filed a counter-appeal, the Court held that the strict deadline for filing a cassation appeal is peremptory and must be enforced ex officio regardless of the opposing party's actions. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 375, 387 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the statutory period renders it inadmissible, a defect the Court must declare ex officio even if the opposing party has filed a counter-appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposit of appeal peremptory time limit ex officio declaration procedural costs allocation tempestività tributaria arretrati d'imposta differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave dei deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di imp-ocedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr.
Art. 375 c.p.c.
Art. 387 c.p.c.
Art. 156 c.p.
369 c.p.c., che il deposito tarcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa iatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.: (v.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Non essendo stato depositato il ricorso non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R.
art. 369 c.p
3805/23/21- avente ad oggetto due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c.
art. 156 c.p
369 c.p.c., che il deposito tarcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa iatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.: (v.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25453/2017
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass.
Cass. n. 26529/2017
Cass. n. 25201
Cass. Sez. Un. n. 4859/81
Cass. Sez. Un. n. 6420/81
Cass. n. 20327/2019
Cass. n. 12894/2013
Cass. n. 15544/2012
12894; Cass. n. 15544/2012).
Cass. n. 8728/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7442-2022 proposto da: ZIGLIANI MAURIZIO AUGUSTO, RICORSO NON DEPOSITATO AL 26/03/2022; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3808/23/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 20/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2022 n. 07442 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- R.g. 7442/2022 Zigliani Maurizio Augusto cl Agenzia delle Entrate Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate e dall'attestazione della cancelleria del 26.03.2022, Maurizio Augusto 7_ gl ani ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della CTP. di Brescia - n. 3805/23/21- avente ad oggetto due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010 e 2011, ma ne ha omesso il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).

Co siderato che: 11 potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'irrigrocedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza deva Corte l'esistenza con il controricorso. Ccsituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tarcivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sa iatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.: (v. (cfr.

Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n, 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave dei deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di imp-ocedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Gas;. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Il rico-rente, ancorché non abbia depositato il ricorso nella cancelleria deiia Cassazione, è tenuta al pagamento delle spese processuali in ragione del fatto che l'Agenzia delle entrate ha apprestato delle difese CO' controricorso e che al momento in cui le è stato notificato il ricorso non poteva ragionevolmente prevedere che il ricorrente non l'avrebbe successivamente depositato e che quindi tali difese sarebbero risultate suoerflue in virtù della necessaria dichiarazione di improcedibilità del rico-so.

Le spese vanno, quindi, liquidate come in dispositivo tenuto co-11:o del valore della causa, delle attività effettivamente espletate e del,.3 circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa Corte». Le spese vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore deba causa, delle attività effettivamente espletate e della circostanza che la causa viene definita in rito, ad iniziativa officiosa di questa CcrI:e». Non essendo stato depositato il ricorso non sussistono i presupposti per l'applicabilità alla parte ricorrente dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 8728 del 2022).

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 3.000,00. Roma, 5 luglio 2022 Il Presidente Dott. An i r nicr ius orMosi,to .2S