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Ordinanza — n. 29370/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls tax appeal for missing necessary co-owner's participation in proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29370/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Regional Tax Commission's decision regarding a solar panel assessment because the necessary co-owner of the property was never notified. The court held that co-owners must participate in such assessments to ensure uniform valuation of shared property. Consequently, the entire proceeding was voided and remanded for a new trial with proper notification.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 354, comma 1 c.p.c.; Art. 383, comma 3 c.p.c.: When a necessary co-litigant is omitted from the proceedings, the entire judgment is void and must be annulled d'ufficio, remanding the case for integration of the contradictory procedure.

Parole chiave

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necessary co-litigant omission of party tax assessment proceedings annulment of judgment remand for retrial shared property valuation contradictory procedure imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
14 e 29 del D.Lgs 546/1992, per avere la CTR pronunciato a contraddittorio non integro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non avendovi partecipato il proprietario dell'area sulla quale insiste l'impianto fotovoltaico oggetto di accertamento.
Art. 354, comma 1 c.p.c.
Art. 383, comma 3 c.p.c.
354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.
Art. 331 cod. proc. civ.
art. 331 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018
Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013
6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013;
Cass. 17020 del 2020
Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010
Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5-5, n. 3068 del 2014
Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014
3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020
20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020).
Cass. 27 luglio 2001, n. 10297
si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione (Cass. 27 luglio 2001, n. 10297;
Cass. 20 aprile 2007, n. 9381
Cass. 20 aprile 2007, n. 9381; Cass.
Cass. 8282/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15780-2021 proposto da: MDS ENERGIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA 25, presso lo studio dell'avvocato LUCA BONTEMPI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO VINCENZO VANNUCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 958/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 07/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 15780 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- P,g. 15780/2021 MDS Energia srl c/ Agenzia delle Entrate Ritenuto che: MDS Energia srl ricorre per la cassazione della sentenza della CTR delle MEirche, che su impugnazione da parte della stessa di avviso di ac:ertamento catastale, emesso dall'Ufficio ed avente ad oggetto "nuova determinazione di classamento e rendita catastale costituita da un impianto fotovoltaico", ha rigettato l'appello della società contribuente. La CTR ha ritenuto che "non vi è dubbio che le ragioni del nuovo cl,Essamento siano state unicamente di natura tecnico giudica sul valore ec:Dnomico dei beni classati, di talché nessuna specifica motivazione doveva essere contenuta nell'atto di classamento e di conseguenza nessuna integrazione postuma della motivazione deve essere presa in considerazione".

L'ufficio si costituisce con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonché degli .:irtt. 14 e 29 del D.Lgs 546/1992, per avere la CTR pronunciato a contraddittorio non integro, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non avendovi partecipato il proprietario dell'area sulla quale insiste l'impianto fotovoltaico oggetto di accertamento. 2.0ccorre, in via pregiudiziale, rilevare d'ufficio la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei ,i:onfronti della proprietaria dell'area dove è ubicato l'impianto ibtovoltaico oggetto dell'accertamento catastale, quale litisconsorte necessario pretermesso.

Nel caso di specie, come risulta pacificamente dall'avviso di accertamento, il proprietario dell'area dove insiste l'impianto fotovoltaico la cui rendita è stata oggetto di rideterminazione, isulta essere Francesca Pantaloni. 2.1.Va pertanto ribadito che quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (v. da ultimo Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013;

Cass. 17020 del 2020). 2.2. Questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 5- 5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020). Pertanto, quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporre appello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione (Cass. 27 luglio 2001, n. 10297;

Cass. 20 aprile 2007, n. 9381; Cass. 8282/2020). 3.1)oiché è pacifico che, nella specie, il contraddittorio non è stato integrato nei confronti del proprietario, va annullata la sentenza impugnata e rimessa la causa al giudice di primo grado (la CTP di Ascoli Piceno), affinché provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso. 4.Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art.7, comma 1, della L. 212/2000 per avere il giudice considerato assolto l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, che invece si fonda esclusivamente sul mero rinvio ad una risoluzione dell'Agenzia del Territorio, non trascritta nemmeno nei suoi contenuti essenziali; il tutto in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. 4.2.

Il motivo è assorbito. 5.Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarato assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va .:)ccolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno per l'integrazione del contraddittorio e per la statuizione spest del giudizio di legittimità. Roma, 5 lugl