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Ordinanza — n. 29362/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal on steward work classification, upholding subordinate status despite single-day employment duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29362/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Vivaticket Spa and Luca Montebugnoli against the Florence Court of Appeal's decision. The lower court had ruled that the one-day work of football stewards constituted a subordinate employment relationship due to organizational subordination, despite the brief duration. The Supreme Court affirmed this finding, stating that the specific modes of execution and hierarchical structure outweigh the single-day factor, and dismissed the complaints regarding legal interpretation and omitted facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2094 cc; Art. 2222 cc; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The court established that a single-day performance does not preclude the qualification of a relationship as subordinate if the worker is subject to the employer's organizational power and operates within a hierarchical structure.

Parole chiave

Generato dall'IA
subordinate employment relationship football stewards classification single day work duration organizational subordination Cassation appeal dismissal labor law interpretation omitted facts admissibility calciatore professionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2094 cc
Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cc e art.
Art. 2222 cc
2094 cc e art. 2222 cc, in relazione al DM 8.8.2007, ai sensi RG 21668/2021 dell'art.
DM 8.8.2007
2222 cc, in relazione al DM 8.8.2007, ai sensi RG 21668/2021 dell'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2222 cc, in relazione al DM 8.8.2007, ai sensi RG 21668/2021 dell'art. 360 n.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Va ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 27415/2018
Cass. 19881/2014
27415/2018; Cass. 19881/2014).
Cass. n. 16467/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21668-2021 proposto da: VIVATICKET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e MONTEBUGNOLI LUCA, in proprio, domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dall'avvocato ALBERTO PIZZOFERRATO; - ricorrenti- contro ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - SEDE TERRITORIALE DI FIRENZE 97900660586; - intimato - avverso la sentenza n. 606/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/02/2021; 9-- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 21668 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 21668/2021 RILEVATO CHE 1. Il Tribunale di Firenze ha accolto le due opposizioni proposte da Luca Montebugnoli, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Best Union Company spa (ora Vivaticket spa) avverso le ordinanze ingiunzioni n. 1524/2014 e 1525/2014 emesse dalla DTL di Firenze con le quali era stato ingiunto il pagamento rispettivamente della somma di euro 12.226,40 e della somma di euro 366.670,00 a titolo di sanzioni amministrative, per avere la società, di cui il Montebugnoli era all'epoca legale rappresentante, impiegato irregolarmente la prestazione di n. 379 lavoratori come steward nel corso della partita del campionato di calcio Fiorentina Sampdoria svoltasi il 17.5.2019.

2. La Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato, in primo luogo, l'eccezione di giudicato, con riguardo ad altre pronunce giurisdizionali, di altri Tribunali„ richiamate dalla difesa della società, perché nei relativi giudizi la DTL (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze) non era stata parte; ha, in secondo luogo, respinto la sola opposizione avverso l'ordinanza n. 1525/2014, ritenendo che il lavoro degli stewards, incaricati delle prestazioni di accesso e controllo del pubblico in occasione dell'incontro di calcio, fosse da qualificare come subordinato, nonostante espletato per un'unica giornata, stante la soggezione dei lavoratori al potere organizzativo della società.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Luca Montebugnoli, in proprio e quale legale rappresentante di Vivaticket spa, affidato a tre motivi.

4. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze non ha svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2094 cc e art. 2222 cc, in relazione al DM 8.8.2007, ai sensi RG 21668/2021 dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale erroneamente interpretato il dettato normativo e per avere, conseguentemente, ritenuto il lavoro degli steward intrinsecamente subordinato.

3. Con il secondo motivo si censura l'omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione nonché la motivazione assente o apparente, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per non avere la Corte di merito dato rilievo alle circostanze emerse all'esito della istruttoria svolta nel corso del giudizio di prime cure e per avere motivato soltanto apparentemente sulla ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con gli steward.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, nonché la motivazione assente o apparente, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito statuito in violazione di precedenti giudicati intervenuti sulla medesima vicenda e rispetto ai medesimi prestatori e per non avere attribuito, quanto meno, una efficacia riflessa alle suddette pronunce.

5. Preliminarmente deve essere esaminato il terzo motivo per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica.

6. Esso è infondato.

7. Invero, l'assunto della Corte territoriale, secondo cui le pronunce giudiziali relative ai procedimenti in cui erano state parti l'INPS e l'INAIL, scaturenti dal medesimo accertamento e conclusisi con l'accoglimento delle opposizioni della società, non potessero fare stato nel presente giudizio per non essere stato parte, in quelli, l'Ispettorato Territoriale di Firenze, è corretto perché conforme ai principi affermati in sede di legittimità (Cass. n 23045/2018; Cass. n. 11539/2020) ove si è specificato che tra il giudizio avente ad oggetto contributi previdenziali e quello relativo all'opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro, non sussiste un rapporto di pregiudizialità, con eventuale possibilità di riconoscere il giudicato esterno o l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo perché gli Enti impositori sono titolari di autonomi interessi che fa qualificare come res inter alios, RG 21668/2021 rispetto a ciascuna delle posizioni di cui sono titolari, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente l'altro rapporto.

8. Tale assunto è ancora più pertinente nel caso in cui le pronunce di cui si invoca l'efficacia di giudicato esterno hanno riguardato altre fattispecie, con parti diverse e relative ad eventi diversi, seppure riferite alla stessa tipologia di rapporto lavorativo.

9. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

10. Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, qualunque sia il tenore delle pattuizioni intervenute tra le parti, assume rilevanza primaria il concreto atteggiarsi del rapporto stesso, il che implica la necessità di verificare, alla stregua delle effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'esattezza della qualificazione effettuata dalle parti; tale verifica compete al giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità ove non siano stati violati i principi dettati dagli artt. 2094 e 2222 cc sulla distinzione tra lavoratore subordinato e autonomo e qualora di tali principi il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione con motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 9654/2003).

11. Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri desumibili dai citati articoli, il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nella organizzazione aziendale (Cass. n. 1420/2002; Cass. n. 2842/2004).

12. Nel caso in esame, a prescindere dalla qualificazione del rapporto di stewarding desumibile dal DM 8.8.2007, va rilevato che la Corte territoriale, con un accertamento di merito esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione) e conforme ai citati principi in ordine alla individuazione di un rapporto di lavoro subordinato, ha evidenziato diverse circostanze, in fatto, onde ha desunto la sussistenza dei relativi presupposti.

13. In particolare, i giudici di seconde cure hanno evidenziato che:

1) la chiamata al lavoro proveniva da Best Union, ovvero da personale ad esso riferibile;

2) una volta accertato l'incarico, il lavoratore non era libero di RG 21668/2021 abbandonare il servizio a suo piacimento;

3) il lavoratore era inserito in una struttura piramidale composta totalmente da personale Best Union e che doveva rendere conto al coordinamento necessario da parte del responsabile della sicurezza della società di calcio ospite e, tramite lui, al responsabile del GOS;

4) non incideva che l'attività venisse espletata per un solo giorno, perché ciò che assumeva importanza erano le modalità di esecuzione del rapporto.

14. In conclusione, pertanto, le doglianze di cui al motivo non sono meritevoli di accoglimento perché le statuizioni della Corte territoriale sono -' conformi, in punto di diritto, ai parametri individuati in sede di legittimità e, in punto di fatto, sono state adeguatamente e congruamente motivate di talché i relativi accertamenti sono insindacabili nel presente giudizio di cassazione.

15. Il secondo motivo, infine, è inammissibile.

16. Va ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).

17. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, come detto, ha motivato adeguatamente sulle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato e non autonomo.

18. E', infine, opportuno precisare che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, RG 21668/2021 il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

19. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

20. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.

21. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello