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Ordinanza — n. 29310/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific facts and failure to prove violation of procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29310/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Cutolo's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his claim for unpaid wages inadmissible. Cutolo argued that the appellate court violated procedural rules by failing to address specific periods of alleged work and omitted decisive historical facts regarding his employment status. The court rejected these claims, ruling that the lower court's reasoning was sufficiently motivated and that the appellant's grievances lacked the necessary specificity and autonomy required by law.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievances lack specificity and autonomy, failing to describe the decisive facts necessary to prove the alleged violation of procedural law.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity procedural violation omitted facts second instance judgment compenso per prestazioni contributi di sicurezza sociale retribuzione del lavoratore dipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 cod. proc. civ.
3 c.p.c., la violazione dell’art. 112 e dell’art.
Art. 115 cod. proc. civ.
112 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; si deduce inoltre la nullità della stessa per violazione dell’art.
Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.
civ.; si deduce inoltre la nullità della stessa per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
civ.; si deduce inoltre la nullità della stessa per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 115 cod. proc. civ
112 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; si deduce inoltre la nullità della stessa per violazione dell’art.
art. 132 c.p
Neppure ricorre la violazione dell’art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 8053 del 2014
di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13334-2021 proposto da: CUTOLO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO CRESCENZO; -ricorrente - contro COMUNE DI SARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO CALABRETTA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 488/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 18/11/2020; Ric. 2021 n. 13334 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Salerno ha respinto l’appello di Mario Cutolo, confermando la sentenza di primo grado, di rigetto della domanda di accertamento del rapporto di lavoro “di fatto” svolto ininterrottamente dal 1963 al 2014 per il servizio acquedotto del comune di Sarno e di condanna dell’ente al pagamento delle differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, con adeguamento della posizione previdenziale e ricalcolo del rateo pensionistico.

2. La Corte territoriale ha accertato che: -Mario Cutolo è stato dipendente della società Orsea s.r.l., che gestiva in regime di appalto l'acquedotto del Comune di Sarno, dall'1.1.1963 al 30.06.1981; -con sentenza n. 97/1990 emessa nei confronti del Comune di Sarno e della Orsea s.r.l., il pretore di Salerno, sezione distaccata di Sarno, ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro di diritto privato del Cutolo con la società Orsea s.r.l. dall'1.1.1963 al 30.6.1981 e la prosecuzione della prestazione lavorativa “di fatto” per il comune a partire dall'1.7.1981, ed ha condannato in solido la società e il comune al pagamento di differenze retributive; - il rapporto di lavoro “di f atto” del Cutolo col comune è proseguito fino alla determinazione della nuova pianta organica del comune; -con delibera n. 32/1991 l’ente locale, pur confermando che i lavoratori ex dipendenti Orsea avevano continuato a percepire le retribuzioni per la prestazione “di fatto” resa in favore del comune, ha disposto, in ottemperanza alle disposizioni del Co.re.co., la loro collocazione fuori dalla pianta organica non essendo essi pubblici dipendenti;

Ric. 2021 n. 13334 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- - con delibera n. 523/1994 il comune ha indetto apposito concorso pubblico riservato agli ex dipendenti Orsea per l'inserimento nei ruoli dell'amministrazione, ma il Cutolo e altri due lavoratori non hanno partecipato; -il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale del personale degli enti locali, con nota del 31.3.1995 ha approvato la nuova pianta organica precisando che per i dipendenti ex Orsea le alternative erano il riassorbimento nei posti vacanti in organico oppure l'interruzione del rapporto di lavoro e ha ribadito che per la copertura dei posti sarebbe stato necessario il concorso; -con sentenza n. 1983/2006 il giudice del lavoro di Nocera Inferiore ha condannato il comune al pagamento delle spettanze retributive per il periodo dall’1.7.1998 al 31.7.2000; - con determina n. 151/2002 è stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso di quattro mesi; -Mario Cutolo ha impugnato il provvedimento di risoluzione ma il tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 3045/2012, ha accertato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro rigettando la domanda di reintegra avanzata dal lavoratore; -quest'ultima sentenza ha dato atto che il Cutolo non ha mai partecipato ad un pubblico concorso ed ha confermato l'esistenza di un rapporto di lavoro “di fatto” del predetto col comune fino all'atto risolutivo del 25.11.2002, precisando che a partire dal 2003 il comune aveva dismesso la gestione diretta dell'acquedotto affidandola alla società Gori; - a partire dal 2003 la prestazione è stata resa alle dipendenze della società Gori, che il Cutolo non ha mai convenuto in giudizio e nei cui confronti non ha mai rivendicato alcuna spettanza retributiva; -la società Gori si è occupata della gestione dell'acquedotto dall'1.7.2003, utilizzando i tre ex dipendenti Orsea, tra cui il Ric. 2021 n. 13334 sez.

ML -ud. 26-05-2022 -4- Cutolo, e questi è stato collocato in quiescenza il 31.10.2014 e da tale momento percepisce la pensione.

3. La Corte d'appello ha ritenuto che, con riferimento al periodo compreso tra l'1.1.1963 e il 31.7.2000, non fosse possibile riesaminare il trattamento economico spettante al Cutolo in regione del giudicato di cui alle sentenze 97/1990 e 1983/2006, entrambe definitive.

4. Riguardo al periodo successivo, ha rilevato come nessuna domanda di differenze retributive fosse stata avanzata né nei confronti del comune né nei confronti della società Gori; che era pacifica la cessazione del rapporto di lavoro “di fatto” con il comune a seguito del subentro della società Gori nella gestione dell'acquedotto, divenuta datore di lavoro del Cutolo; che anche questi aspetti erano coperti dal giudicato di cui alla sentenza 3045/2012, con la quale era stata respinta la domanda di reintegra avanzata dal lavoratore e confermata la legittimità della risoluzione del rapporto “di fatto” comunicata dall'ente locale.

5. La sentenza impugnata ha ritenuto che mancasse la prova di una prosecuzione del rapporto di lavoro “di fatto” del Cutolo con il comune dopo il subentro della società Gori (1.7.2003) e fino al collocamento in quiescenza del lavoratore (ottobre 2014) ed ha ritenuto che nessuna pretesa retributiva il lavoratore potesse azionare nei confronti del comune dopo l’atto risolutivo del rapporto (2002). Ha quindi giudicato inammissibile la domanda di differenze retributive avanzata verso il comune per il periodo anteriore alla risoluzione del rapporto con l’ente e al subentro della società Gori in ragione dei pregressi giudicati e ha respinto le residue domande rivolte al comune per il periodo successivo al subentro della società Gori.

6. Avverso tale sentenza Mario Cutolo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il Comune di Sarno ha resistito con controricorso. Ric. 2021 n. 13334 sez. ML -ud. 26-05-2022 -5- 7. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

8. Con il primo motivo del ricorso è dedotto omesso esame di fatti decisivi.

9. Si denuncia la completa illogicità della sentenza impugnata, l’errore nella ricognizione della fattispecie e la mancata considerazione delle risultanze di causa. Si afferma che la Corte di merito ha dichiarato d'ufficio la carenza di legittimazione passiva del comune, non eccepita dall'ente medesimo.

11. Con il secondo motivo di ricorso si addebita alla sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 112 e dell’art. 115 cod. proc. civ.; si deduce inoltre la nullità della stessa per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.

12. Si rileva che il ricorso definito con la sentenza n. 3045/2012 non aveva ad oggetto le differenze retributive ma solo la domanda di reintegra e la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di differenze retributive per il periodo dal 2012 al 2014. Si allega che la dott.ssa Stassano nel 1990 aveva rimandato la liquidazione di alcune voci alla cessazione del rapporto. Si precisa che nell’ultimo ricorso del 2016 si era chiesto il legittimo inquadramento giuridico mai riconosciuto nonostante le mansioni effettivamente svolte quale responsabile apicale del servizio, con condanna al trattamento economico per differenza paga, come da calcolo allegato, per l’importo complessivo, per il periodo 1.7.1981 – 31.10.2014, di euro 785.885,72, oltre t.f.r.

13. Il ricorso è inammissibile in quanto le censure, oltre che prive di specificità ed autosufficienza (manca la descrizione dei fatti e le censure rinviano a documenti e ad atti processuali in Ric. 2021 n. 13334 sez. ML -ud. 26-05-2022 -6- nessun modo individuati e trascritti), non integrano i requisiti richiesti ai fini del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come definito dalle S.U. di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014) e relativo all’omesso esame di un fatto storico decisivo.

14. Neppure ricorre la violazione dell’art. 132 c.p.c. atteso che la sentenza d’appello reca una motivazione che esprime il percorso logico della decisione sulla domanda di differenze retributive, giudicata inammissibile per il primo periodo (1963- 2002) in ragione del giudicato esistente, e infondata per il secondo periodo (2002-2014) poiché la prestazione è stata resa in favore della società Gori e non del comune.

15. Il vizio di omessa pronuncia non è dedotto attraverso il puntuale riferimento alle domande formulate nei gradi di merito e, comunque, la sentenza d’appello si è pronunciata sulle pretese avanzate con riferimento al periodo di gestione ad opera della società Gori.

15. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 7.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della Ric. 2021 n. 13334 sez. ML -ud. 26-05-2022 -7- sussistenza dei presupposti processuali per il versam