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Ordinanza — n. 29309/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal due to applicant's withdrawal, citing finality of judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29309/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation proceeding extinguished after the applicant withdrew the appeal prior to the chamber hearing. Although the withdrawal was not formally accepted by the opposing party, the Court ruled that such acceptance is unnecessary in cassation proceedings to terminate the case. Consequently, the judgment was declared final, and the applicant was ordered to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 306 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opponent's acceptance, as it renders the underlying judgment res judicata and eliminates the interest in contesting it.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res judicata cassation appeal legal costs allocation licenziamento del pubblico dipendente licenziamento per motivi economici sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.
Art. 306 c.p.c.
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Le spese sono poste a carico della parte rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., in base al principio di causalità (v.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis
La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 306 c.p
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 390 c.p
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.28675 del 2005
Cass., sez. un., n.1923 del 1990
Cass., sez. un., n. 4446 del 1986
Ord. n. 23840 del 2008
4446 del 1986 , Ord. n. 23840 del 2008 );
Cass. S.U. n. 5055/2006
Cass. S.U. n. 5055/2006; Cass.
Cass. n. 21019/2016
5055/2006; Cass. n. 21019/2016; n.
Cass. n. 5294/2014
Cass. n. 27865/2011
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; n.
Cass. n. 23175 del 2015
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 848-2022 proposto da: GIOVANNI PASCONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso l'ordinanza n. 23790/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/09/2022; Ric. 2022 n. 00848 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23790 del 2021, ha respinto il ricorso per revocazione proposto da Giovanni Pascone avverso l’ordinanza n. 11949 del 2019. Con quest’ultima ordinanza la S.C. aveva rigettato il ricorso di Giovanni Pascone nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che, giudicando in sede di rinvio dalla S.C. (sentenza n. 17307 del 2016), aveva respinto la domanda del predetto, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare per violazione del termine di cui all’art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

2. Contro l’ordinanza n. 27390 del 2021 Giovanni Pascone propone ricorso per revocazione affidato ad un unico motivo.

3. Il Ministero resiste con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di revocazione è dedotta violazione di norme di diritto ed omissione ex art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c. rinvenibile nella ordinanza impugnata in riferimento alle previsioni di cui all’ art. 395 co.1 n.

4) c.p.c., per ciò che riguarda la qualificazione e la descrizione di tutto ciò concerne il computo dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare di cui all’ art. 55 bis commi 1-4 del Dlgs n. 165 del 2001 e s.m.i. nel testo vigente all’epoca dei fatti e che ha dato luogo al licenziamento disciplinare del 4.5.2011 Ric. 2022 n. 00848 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- 6. Preliminarmente deve darsi atto che prima della adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte.

7. La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi al giudizio di cassazione l’art. 306 c.p.c., non rileva ai fini dell'estinzione del giudizio. La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non richiede l'accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali, (Cass.n.28675 del 2005 ) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (Cass., sez. un., n.1923 del 1990; n. 4446 del 1986 , Ord. n. 23840 del 2008 );

8. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio.

9. Le spese sono poste a carico della parte rinunciante, ai sensi dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., in base al principio di causalità (v. Cass. S.U. n. 5055/2006; Cass. n. 21019/2016; n. 5294/2014; n. 27865/2011, secondo cui le sentenze e le ordinanze emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione).

10. La declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ric