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Ordinanza — n. 29305/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that contribution prescription starts from payment deadline, not tax return filing date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29305/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's ruling on the grounds of false application of law regarding the prescription period for social security contributions. The appellant argued that the prescription began when the tax return was filed, while the lower court had accepted this date instead of the actual contribution payment deadline. The court held that the obligation arises from income production, not the tax declaration, and that the statutory prescription period runs from the day contributions must be paid, not from the tax filing date.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 l. 335/1995; Art. 55 R.D.L. 1827/1935; Art. 2935 cod. civ.: The prescription period for contributions to the separate management runs from the day the contributions must be paid, not from the date the tax return is filed.

Parole chiave

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social security contributions prescription period tax return filing separate management payment deadline false application of law Corte di Cassazione decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 9 l. 335/1995
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
Art. 55 R.D.L. 1827/1935
335 del 1995 e dell’art. 55, R.D.L.
Art. 2935 cod. civ.
1827/1935 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati.
Art. 18 comma 4 d.lgs. 241/1997
Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2935 cod. civ
1827/1935 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 1557 del 2020
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15922-2021 proposto da: PRICOP MARIA ADELINA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE VILLONE; -ricorrente contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; -intimato - avverso la sentenza n. 520/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020; Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Bologna ha accolto l’appello dell’Inps e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di Maria Adelina Pricop, volta all’accertamento di non debenza dei contributi pretesi dall’Istituto per l’anno 2011 sul presupposto dell’obbligo della predetta di iscriversi alla Gestione separata.

2. La Corte di merito ha identificato il dies a quodel termine di prescrizione con il momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (nella specie il 24.9.2012) ed ha escluso che alladata di notifica dell’avviso bonario (5.9.2017) fosse maturata la prescrizione.

3. Avverso tale sentenza Maria Adelina Pricop ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria. L’Inps non ha svolto difese.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

5. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, l. n. 335 del 1995 e dell’art. 55, R.D.L. n. 1827/1935 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anziché dal termine entro cui i contributi devono essere versati.

6. Il motivo di ricorso è fondato.

7. In ordine al dies a quo del termine di prescrizione, v a ribadito, in base all’orientamento ormai consolidato di questa Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -3- Corte e in difformità rispetto a quanto statuito nella decisione impugnata, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020).

L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi».

9. La Corte di merito non si è attenuta ai principi appena enunciati e la decisione impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 15922 sez. ML -ud. 26-05-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione,