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Ordinanza — n. 29296/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Inps appeal as omission of tax form does not automatically prove fraudulent concealment of social security debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29296/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the Inps appeal inadmissible, rejecting its claim that the appellant's failure to file a specific tax form constituted fraudulent concealment of social security contributions. While the lower courts ruled the debt time-barred due to this omission, the Supreme Court held that no automatic legal link exists between missing a form and intentional fraud. Consequently, the determination of whether such concealment occurred remains a matter for the trial judge to assess based on specific evidence.

Regesto Legislator

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Art. 2941 n. 8 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The mere omission of a tax form does not automatically constitute fraudulent concealment of a contributory debt, and the existence of such fraud is a factual issue reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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social security prescription fraudulent concealment tax form omission contributory debt Cassation inadmissibility burden of proof dolo occultamento incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2941 n. 8 c.c.
30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorsol’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt.
Art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
10, comma 1, d.lgs. 241/1997.
Art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011
335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv.
Art. 1, d.lgs. 462/1997
111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997, all’art.
Art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997
462/1997, all’art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 19403 del 2019
Cass. n. 30605 del 2019
Cass. n. 37529 del 2021
Cass. n. 37529 del 2021; n.
Cass. n. 7254 del 2021
Cass. S.U. n. 5083 del 2014
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15201-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ,elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -ricorrente - contro LAURINO GIANLUCA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO POSTIGLIONE; -controricorrente - Ric. 2021n. 15201 sez. ML - ud. 26 - 05 -2022 -2- avverso la sentenza n. 580/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Salerno ha respinto l’appello dell’Inps, confermando la decisione di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito contributivo vantato dall’Istituto a seguito della iscrizione di Gianluca Laurino alla gestione separata, individuando quale dies a quo del decorso della prescrizione la data entro cui i contributi dovevano essere versati 2. Avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Gianluca Laurino ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con l’unico motivo di ricorsol’Inps ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione all’art. 2, commi 26 - 31, l. n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, all’art. 1, d.lgs. 462/1997, all’art. 10, comma 1, d.lgs. 241/1997.

5. Ha rilevato che l’attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in contestazione, ha omesso di compilare il “Quadro RR” necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico da parte degli uffici finanziari. Ha trascritto le deduzioni in tal senso svolte nel giudizio di primo e secondo grado. Ric. 2021n. 15201 sez. ML - ud. 26 - 05 -2022 -3- 6. Ha sostenuto, richiamando l’ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019 e le successive ordinanze n. 19403 del 2019 e n. 30605 del 2019, come l’omessa compilazione del “Quadro RR” integrasse una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell’Istituto non potesse considerarsi prescritto per l’operare della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. 7.Il motivo di ricorso è inammissibile poiché l’Inps si limita ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

È stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. n. 37529 del 2021; n. 7254 del 2021 in motivazione e successive conformi di questa sesta sezione). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod. proc. civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati.

8. Per le ragioni esposte il ricorso dell’Inps va dichiarato inammissibile.

9. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

10. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ric. 2021n. 15201 sez. ML - ud. 26 - 05 -2022 -4- Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric