Cassation court dismisses appeal due to withdrawal of lawsuit under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the withdrawal of the appeal by the plaintiff and her lawyer. The appellant had previously lost at the Court of Appeal after winning in first instance against three companies regarding unpaid wages. Since the withdrawal was accepted by all parties, the court applied Article 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the merits or awarding costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant, accepted by the opposing parties, leads to the extinction of the proceedings under Article 391 of the Code of Civil Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27751-2021 proposto da: D'ALBENZIO TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SANSONI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CREDIT MANAGEMENT TRANSPORT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, presso lo studio dell'avvocato GIULIO MASOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANIA BALLARINI; EUROPA FACTOR SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO Ric. 2021 n. 27751 sez.
ML -ud. 06-07-2022 -2- RODRIGUEZ PEREIRA 129/B, rappresentata e difesa dagli avvocati GIULIO MASOTTI, STEFANIA BALLARINI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1059/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1.il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2375 del 2018, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Teresa D’Albenzio, dichiarò che tra la stessa e la società Europa Factor Spa era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 28/11/2011 al 7/3/2013”, con condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive; che tra la ricorrente e la società Credit Management T Srl era “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 8.3.2013 fino al 28.2.2014”, con condanna di detta società al pagamento di differenze retributive; che tra la D’Albenzio e la società Europa Factor spa era nuovamente “intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 1/3/2014 al 30.11.2014”, con condanna di dette società al pagamento di una ulteriore somma a titolo di differenze retributive;
2. su gravame delle sole società, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha integralmente rigettato tutte le domande della D’Albenzio; Ric. 2021 n. 27751 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto r icorso la soccombente con tre motivi; hanno resistito con controricorso le intimate; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE 1.risulta depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da Teresa D’Albenzio e dal suo procuratore, rinuncia accettata dalle controparti; sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 c.p.c. perché sia dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza che occorra provvedere sulle spese; 2.la declaratoria di estinzione del giudizio esonera la parte ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1 bis (cfr.
Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio