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Ordinanza — n. 29217/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses tax agency appeal for failing to suspend proceedings due to an unappealed tax court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29217/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a second-instance judgment that annulled a tax assessment based on a prior, unappealed tax court decision. The agency argued that the appellate court should have suspended the proceedings under specific procedural rules because the foundational judgment was still subject to appeal. However, the court ruled that the relevant statute in force at the time did not mandate suspension, and even under the current rule, suspension remains a discretionary power rather than an obligation.

Regesto Legislator

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Art. 337, comma 2, c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: The judge may choose to either rely on a pending appealable judgment or suspend proceedings, but is not compelled to suspend when the judgment has already been decided.

Parole chiave

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suspension of proceedings tax court decision discretionary power appealability procedural rules debito di contributi contributo alle spese d'amministrazione computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo, il patrono erariale propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art.
Art. 2909 c.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 337, secondo comma, c.p.c.
nel testo attuale che non prevede più la sospensione necessaria; né questa può essere invocata mediante il riferimento all'art. 337, secondo comma, stesso codice di rito.
Art. 295 c.p.c.
Occorre rilevare che la fattispecie attiene al 2021, quando era già vigente l'art. 295 c.p.c. nel testo attuale che non prevede più la sospensione necessaria; né questa può essere invocata mediante il riferimento all'art.
Art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 2909 c.c
art. 295 c.p
Occorre rilevare che la fattispecie attiene al 2021, quando era già vigente l'art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. V, n. 34966/2021
Cass. V, n. 34966/2021; cfr.
Cass. S.U. n. 21763/2021
Cass. S.U. n. 21763/2021).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 18252-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del \' Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro RICCI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato, presso lo studio dell'avvocato CINZIA ZANABONI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 579/2/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR Toscana che ha confermato la pronuncia della CTP di Grosseto, ove erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di maggior reddito riflesso in capo al socio per accertamento nei confronti di società di capitali a ristretta base azionaria. Per quanto qui maggiormente interessa, tuttavia, la sentenza di secondo grado ha annullato integralmente l'atto impositivo, in ossequio ad altra sentenza della medesima CTR Toscana che, di poco precedente, aveva annullato la ripresa a tassazione nei confronti della società, facendo quindi venir meno l'atto presupposto, cioè l'accertato maggior reddito in capo alla srl che si traduce in proporzionale maggiore reddito nei confronti dei soci.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso che, in prossimità dell'adunanza, ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con l'unico motivo, il patrono erariale propone censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 2909 c.c., 324 e 337, secondo comma, c.p.c., nella sostanza lamentando che il giudice di appello abbia dato applicazione ad una sentenza di CTR impugnata avanti questa Corte, mentre avrebbe dovuto sospendere il giudizio a mente della predetta disposizione di rito, ove prescrive che quando l'autorità Ric. 2021 n. 18252 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -2- di una sentenza è invocata in diverso processo, questo può essere sospeso se detta sentenza è impugnata. Occorre rilevare che la fattispecie attiene al 2021, quando era già vigente l'art. 295 c.p.c. nel testo attuale che non prevede più la sospensione necessaria; né questa può essere invocata mediante il riferimento all'art. 337, secondo comma, stesso codice di rito. Ed infatti, anche in tale ipotesi, la sospensione rimane facoltà del giudicante. Sul punto, anche di recente, questa Corte ha statuito che In tema di sospensione del processo, nel caso in cui il giudizio pregiudicante sia stato deciso con una sentenza impugnata, trova applicazione l'art. 337, comma 2, c.p.c., e, poiché la sentenza, ancor prima e indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, esplica una funzione di accertamento al di fuori del processo, l'ambito di applicazione del predetto art. 337, comma 2, deve essere esteso alle impugnazioni diverse dalla revocazione straordinaria e dalla opposizione di terzo, e la stessa disposizione deve essere interpretata nel senso che essa impone al giudice l'alternativa di tenere conto della sentenza invocata - che è quella sulla quale può essere fondata un'azione o un'eccezione - senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale (cfr.

Cass. V, n. 34966/2021; cfr. Cass. S.U. n. 21763/2021). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Ric. 2021 n. 18252 sez. MT - ud. 05-07-2022 -3- PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in €.settemiladuecento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%,