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Ordinanza — n. 29216/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding inheritance division stamp duty rate application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29216/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision on stamp duty for an inheritance division. The commission correctly applied a low rate because the heirs received exact monetary compensation matching their shares, with no excess value attributed to one heir. The court upheld this ruling based on established precedent that distinguishes division from sale when no surplus value exists.

Regesto Legislator

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Art. 34 D.P.R. 131/1986; In cases of inheritance dissolution via natural asset allocation and monetary compensation equal to shares, the division rate applies rather than the sale rate.

Parole chiave

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inheritance division stamp duty rate monetary compensation excess value attribution tax appeal dismissal division vs sale regional tax commission esenzione dal pagamento dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 34 D.P.R. 131/1986
per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR Ric.
Art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 115/2002
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R.
art. 2 d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17866/2010
131 del 1986, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza" (Cass. n. 17866/2010; n.
Cass. n. 20119/2012
Cass. n. 20736/2019
Cass. n. 32804/2019
Cass. n. 26147/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12406-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro IORIO PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VII_ I ORIA COLONNA 40, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE SANGIOVANNI; - controricorrente - contro IORIO GIUSEPPE, IORIO FLORA, IORIO EDUARDO, STRIANO CARLA; - intimati - avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRA CAN ZANI. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 5348/16/2020 della CTR per la Campania, che ha confermato la decisione della CI P di Napoli resa in punto di imposta di registro applicabile alla sentenza emessa dal Tribunale di Nola, pronunciatosi in un caso di scioglimento di comunione ereditaria. Oggetto dell'asse ereditario era invero un unico immobile indivisibile, avente un valore di 467.000,00 euro, assegnato alla contribuente Patrizia brio previo versamento, da parte di quest'ultima in favore degli altri coeredi, dell'importo di euro 77.833,33 ciascuno e corrispondente al valore della loro quota.

Qualificando detta operazione come una divisione con conguaglio l'Ufficio applicava l'aliquota del 9%, propria degli atti traslativi, sulla quota dei non assegnatari e dell'i% su quella della contribuente Patrizia Iorio. Ritenendo insussistente l'effetto traslativo, trattandosi di versamento a titolo di controvalore della quota ereditaria non assegnata in natura, la CTR riteneva che alla sentenza dovesse essere applicata l'imposta di registro nella misura dell'1%. Ric. 2021 n. 12406 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste la contribuente brio Patrizia con tempestivo controricorso.

Rimangono intimati gli altri coeredi. In prossimità dell'adunanza, la controricorrente Patrizia Iorio ha presentato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 34 del d.P.R. n. 131/1986 per aver la CTR illegittimamente escluso l'effetto traslativo della divisione ereditarick in relazione al controvalore della quota del bene corrisposto ai cinque coeredi non assegnatari. Con orientamento ormai risalente questa Corte ha affermato, in tema d'imposta di registro, che «in caso di scioglimento della comunione mediante assegnazione del bene in natura a un condividente e versamento agli altri di somme pari al valore delle quote, si applica l'aliquota di divisione e non quella di vendita, giacché quest'ultima, a norma dell'art. 34, D.P.R. 131 del 1986, si applica solo nel caso in cui a un condividente siano stati attribuiti beni per un valore eccedente quello spettante e limitatamente alla parte in eccedenza" (Cass. n. 17866/2010; n. 20119/2012)» (cfr.

Cass., V. n. 20736/2019). Nella fattispecie in esame è incontroverso tra le parti che ai coeredi non sia stata corrisposta una somma di danaro superiore alla quota loro spettante, posto che a fronte di un bene per un valore di 467.000,00 è stato loro corrisposta la quota esatta di 1/6 (77.833,00), senza alcuna attribuzione in eccedenza. La CTR si è dunque attenuta ai principi sanciti da questa Corte. Con il secondo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 per aver la CTR Ric. 2021 n. 12406 sez.

MT - ud. 05-07-2022 -3- annullato l'intero avviso anziché provvedere alla rideterminazione dell'imposta dovuta. La censura non supera il vaglio di ammissibilità tenuto conto che la questione sollevata risulta essere stata posta per la prima volta nel presente giudizio di legittimità «non facendone menzione la sentenza impugnata (nella esposizione delle censure svolte dai ricorrenti ovvero nella trattazione dei medesimi) e non specificando d'altro canto i ricorrenti nel ricorso di averla fatta valere nei precedenti gradi di giudizio (v. al riguardo Cass. 32804/2019, per cui "qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa")» (Cfr.

Cass., V, n. 26147/2021). Pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore Ric. 2021 n. 12406 sez.

MT ud. 05-07-2022 -4- della parte contribuente, che liquida in C.cinquemilatrecento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misu