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Ordinanza — n. 29214/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer appeal against tax authority, reversing burden of proof on income estimation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29214/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the State Attorney General's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had incorrectly assigned the burden of proof to the taxpayer. The Commission had rejected the taxpayer's claim that the tax office failed to consider higher capital income potential, violating the principle of contradictory proceedings. The court ruled that under the 'income meter' procedure, the burden of proving the existence of additional income rests with the taxpayer, not the tax authority, thereby overturning the lower court's error.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.; Art. 38 D.P.R. n. 600/1973; Artt. 2697, 2728, 2729 c.c.: When the tax administration relies on the 'income meter' to estimate capacity to pay, the burden of proof shifts to the taxpayer to demonstrate the non-existence or lower measure of the alleged additional income.

Parole chiave

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burden of proof inversion income meter procedure capacity to pay estimation tax administration burden contradictory proceedings principle onere della prova del contribuente deduzione di versamenti a società di pubblica utilità lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 38 D.P.R. n. 600/1973
per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis e artt.
Artt. 2697, 2728, 2729 c.c.
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis e artt.
art. 2727 cod. civ
16912), essendo l'amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l'esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (Cass., Sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 8 ottobre 2020, n. 21700
Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991
21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912
5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912), essendo l'amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art.
Cass., Sez. VI, n. 3445/2014
civ., da un fatto noto (l'esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (Cass., Sez. VI, n. 3445/2014)» (cfr.
Cass., V, n. 36548/2021
Cass., V, n. 36548/2021).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10109-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro mArnou MAURIZIO; - intimato - avverso la sentenza n. 1088/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO L'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 1088/06/2020 della CTR per l'Emilia-Romagna che, previo rigetto del gravame proposto dall'Amministrazione finanziaria, ha confermato la sentenza della CTP di Reggio Emilia con cui era stato accolto l'originario ricorso del contribuente Mattioli Maurizio promosso avverso un avviso di accertamento emesso ai fini Irpef per gli anni d'imposta 2006-2008. Segnatamente la CTR ha ritenuto che l'Ufficio non avesse tenuto in debito conto le argomentazioni svolte dal contribuente rispetto alla maggior reddittività del capitale a reddito (euro 115.000,00 a fronte degli 84.000,00 euro quantificati dall'Ufficio) né avesse controdedotto alle ulteriori osservazioni svolte del contribuente Mattiolo Maurizio in violazione dei principi del contraddittorio.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Rimane intimato il r contribuente. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 vigente ratione temporis e artt. 2697, 2728 e 2729 c.c. per aver la CTR erroneamente applicato alla questione in disamina, avente ad oggetto un atto impositivo emesso secondo le procedure del "reddittometro", le diverse regole e la conseguente interpretazione giurisprudenziale maturata in tema di "studi di settore".

Afferma che l'Ufficio era così tenuto a provare il solo scostamento del Ric. 2021 n. 10109 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- reddito sulla base dei beni indice, essendo poi rimesso al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. in materia questa Corte ha ripetutamente affermato che «L'allegazione di elementi indicativi di capacità contributiva accertati mediante redditometro costituisce, pertanto, circostanza tale da comportare l'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio (Cass., Sez.

V, 8 ottobre 2020, n. 21700; Cass., Sez. V, 17 marzo 2006, n. 5991), ovvero tali da dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., Sez. VI, 10 agosto 2016, n. 16912), essendo l'amministrazione finanziaria legittimata a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 cod. civ., da un fatto noto (l'esistenza degli elementi di capacità contributiva) a quello ignoto (Cass., Sez. VI, n. 3445/2014)» (cfr. Cass., V, n. 36548/2021). La CTR non si è attenuta al superiore principio, avendo erroneamente posto a carico dell'Ufficio l'onere probatorio, invece a carico del contribuente chiamato a fornire la prova contraria.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudiz