Court allows appeal against tax court for awarding symbolic legal fees below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Court's decision to reform the litigation costs award. The Regional Tax Court had reduced fees to symbolic amounts despite the underlying tax dispute being resolved by the municipality's self-annulment of the assessment. The Court held that the Regional Tax Court erred by awarding fees lower than the minimums required by the 2014 decree, rendering the compensation irrisory and contrary to professional decorum.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2233, comma 2, c.c.; d.m. n. 55/2014: The court must ensure legal fees are not merely symbolic; if the judgment does not explicitly mention the uniform contribution paid, the obligation to reimburse it is implied.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1764-2021 proposto da: BARREA MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO F. GREGOROVIUS 4, presso lo studio dell'avvocato DORIANA MARRA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21 C, presso gli Uffici dell'AVVOCATURA CAPITOLINA, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO GAROFOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1678/16/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACAN ZANI. RILEVATO Il contribuente Barrea Matteo ricorre avverso la sentenza n. 1678/16/2020 della CTR per il Lazio che ha riformato la pronuncia della CTP di Roma ove erano state parzialmente apprezzate le ragioni dello stesso contribuente in tema di liquidazione delle spese di lite: nelle more era invero sopraggiunta la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'avviso di accertamento emesso da parte del Comune di Roma Capitale ai fini IMU per l'anno d'imposta 2012. Più in particolare la CTR aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la compensazione, ancorché parziale, delle spese, con conseguente rideterminazione dell'importo delle spese liquidate per il primo ed il secondo grado di giudizio, rideterminazione non condivisa da parte contribuente.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui replica la parte pubblica con tempestivo controricorso. In prossimità dell'adunanza, la parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e art. 2233, co. 2, c.c. nonché degli artt. 2 e 4, co. 1, d.m. n. 55/2014 e delle tabelle 23 e 24 ivi allegate, ivi lamentando che la CTIZ, dopo aver correttamente individuato lo scaglione di riferimento, avrebbe erroneamente liquidato le spese in misura forfettaria ed inferiore al minimo edittale (300,00 Ric. 2021 n. 01764 sez.
MT - ud. 05-07-2022 -2- euro per il primo grado e 500,00 per il secondo grado, oltre oneri di legge) omettendo anche di disporre il rimborso delle anticipazioni di legge ed impedendo alle parti di verificare il rispetto dei criteri di liquidazione. In materia questa Corte ha affermato tre principi fondamentali e cioè, da un lato, che «fermo il venir meno del vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (art. 24 della legge n. 794 del 1942; cfr. anche Cass. n. 18167/2015, sebbene in riferimento al precedente d.m. n. 140 del 2012), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le stesse soglie numeriche di riferimento previste dal d.m. n. 55 del 2014, con i relativi aumenti e diminuzioni, costituiscono criteri di orientamento della liquidazione del compenso (...) Sicché, solo in caso di scostamento apprezzabile dai medi della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 il giudice è tenuto a indicare i parametri che hanno guidato la liquidazione del compenso» (Cfr.
Cass., III, n. 8146/2020); dall'altro che «lo scostamento può anche superare i valori massimi o minimi determinati in forza delle percentuali di aumento o diminuzione, fermo però il limite di cui all'art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione» (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass., III, n. 8146/2020); infine che «qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese giudiziali e nell'ambito di essa non faccia alcun riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa, la statuizione di condanna (..) si deve intendere estesa implicitamente, al di là della mancanza formale, anche alla imposizione della restituzione della somma corrisposta per quel titolo, il cui pagamento sarà Ric. 2021 n. 01764 sez.
MT - ud. 05-07-2022 -3- documentabile anche in sede di esecutiva tramite la documentazione relativa al versamento» (cfr. Cass., VI, n. 23830/2015). Nella fattispecie M esame la CTR ha fatto malgoverno dei suindicati principi avendo liquidato dei compensi (rispettivamente curo 300,00 e 500,00 per il primo e secondo grado) inferiori anche alla sola fase di studio (rispettivamente curo 540,00 e 605,00) antecedente alla determinazione comunale di procedere all'annullamento in autotutela, sì da rendere quella quantificazione irrisoria e meramente simbolica.
La ripetizione del contributo unificato è invece ammissibile e legittima tout court anche in assenza di esplicita statuizione da parte del Giudice. Con il secondo motivo si avanza censura ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. in relazione alla determinazione delle spese di giudizio resa in base ad una motivazione solo apparente o, comunque, in violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione per non aver la CTR, laddove ha richiamato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto anche della condotta dall'Amministrazione resistente che, per ben due volte, ha sostenuto che l'atto dalla stessa assunto fosse stato annullato in data antecedete alla proposizione del ricorso, sì da invocarne l'inammissibilità.
Il motivo resta assorbito dall'accoglimento della censura precedente. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di l