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Ordinanza — n. 29210/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision that misclassified bank withdrawals as costs instead of revenue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29210/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Abruzzo Regional Tax Commission's decision regarding 2009 tax assessments. The regional commission had incorrectly classified bank withdrawals as deductible costs rather than taxable revenue, reversing the lower court's partial findings. The court quashed this decision because it violated the statutory presumption that bank movements are revenue unless proven otherwise, placing the burden of proof incorrectly on the tax authority.

Regesto Legislator

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Art. 32, co. 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: The legal presumption that bank withdrawals constitute revenue requires the taxpayer to provide contrary evidence, and a lower court decision reversing this presumption and shifting the burden of proof to the tax authority is void.

Parole chiave

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inductive tax assessment bank withdrawal classification revenue versus cost burden of proof reversal presumption of revenue tax authority investigation Cassation quashing imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 32, co. 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973
per violazione dell'art. 32, co.
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., VI, n. 3512/2018
Cass., VI, n. 3512/2018).
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 1681-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del ,}\ Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro VANITA' SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 269/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 09/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACAN ZAN I. RILEVATO L'Amministrazione finanziaria ricorre avverso la sentenza n. 269/02/2020 della CTR per l'Abruzzo che ha confermato la pronuncia della CTP di Teramo ove erano state parzialmente apprezzate le ragioni del contribuente, insorto avverso un avviso di accertamento emesso ai fini IVA, IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2009. Segnatamente la CTR condivideva gli assunti del contribuente, attinto da un accertamento analitico induttivo, nella parte in cui l'Ufficio, nel valorizzare i maggiori redditi accertati quali i versamenti, aveva omesso di considerare i prelevamenti come costi anziché come acquisti senza fattura, come avvenuto.

Rimane intimata la contribuente. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. CONSIDERATO Con l'unico motivo, l'Avvocatura generale dello Stato prospetta censura ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 32, co. 1, n. 2 d.P.R. n. 600/1973 per aver la CTR illegittimamente ritenuto che i prelevanti dai conti correnti dovessero essere considerati come costi e pertanto detratti dai maggiori ricavi accertati, in violazione della disciplina di settore per cui anche i prelevamenti debbono invece essere qualificati come ricavi. Soggiunge che, trattandosi di accertamento induttivo, era onere del contribuente provare la sussistenza di costi.

Sul punto questa Corte ha affermato che <d'art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno Ric. 2021 n. 01681 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 - 01)» (Cfr.

Cass., VI, n. 3512/2018). La sentenza impugnata è palesemente contrastante con i principi di diritto sanciti da questa Corte, avendo qualificato i prelievi come costi anziché come ricavi, oltre ad aver posto l'onere della prova a carico dell'Ente impositore, che invece l'aveva assolto appunto con le indagini espletate, cui non era seguita l'offerta di prova contraria da parte del contribuente. Pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizi