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Ordinanza Interlocutoria — n. 29188/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary labor section due to lack of precedent on preliminary inadmissibility under seizure laws.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 29188/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible regarding the procedural deadline but remitted the case to the ordinary labor section. The appellant argued that a company under asset seizure should be evaluated by the preventive measures tribunal, while the respondent resisted this claim. Since no binding precedent existed on whether such evaluations occur before confiscation, the court could not decide the merits and transferred the file.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 52 ss. Law n. 159/2001: In the absence of binding precedent on whether labor credit verification occurs before or after asset seizure, the case must be remitted to the ordinary labor section rather than the preventive measures tribunal.

Parole chiave

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asset seizure proceedings labor credit verification preliminary inadmissibility preventive measures tribunal remittal to ordinary section lack of binding precedent procedural deadline divieto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
termine "lungo" previsto dall'art. 327 cpc non essendo sufficiente, R~5311 fare decorrere il termine cd.
Art. 380-bis cod. proc. civ.
Art. 52 ss. Law n. 159/2001
20866/2020); che, in ordine alla questione oggetto del motivo di ricorso (valutazione della eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 52 e ss.
d.lgs. n. 159/2011
art. 380-bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20866/2020
"breve" per la impugnazione, la mera comunicazione della sentenza via pec'1'.p --à-Ftri fini e non anche la sua notificazione (Cass. n. 20866/2020); che, in ordine alla questione oggetto del motivo di ricorso (valutazione della eccezione preliminare di improcedibilità ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA ' R Lo (...U.701k.d\ sul ricorso 17549-2021 proposto da: GALIA ROBERTO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO DE STEFANO; - ricorrente - contro ROOF GARDEN SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA LORENZO DENTICI, LUIGI MAINI LO CASTO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1090/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 17549 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG. 17549/2021 RILEVATO che, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 1090 pubblicata 1'8.1.2021, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Marsala, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto in primo grado da Roberto Galla nei confronti della Roof Garden srl perché, trovandosi la suddetta società sottoposta alla misura cautelare del sequestro ex d.lgs. n. 159/2011, disposto dal Tribunale di Trapani il 23.11.2015, la competenza a valutare la verifica del credito di lavoro apparteneva al Tribunale per le Misure di Prevenzione; che avverso la suddetta sentenza, con atto notificato il 24.6.2021, ha proposto ricorso per cassazione Roberto Galia affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Roof Garden srl in persona dell'Amministratore giudiziario; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO che, in via preliminare, il ricorso per cassazione deve essere ritenuto ammissibile perché proposto con l'osservanza del cd. termine "lungo" previsto dall'art. 327 cpc non essendo sufficiente, R~5311 fare decorrere il termine cd. "breve" per la impugnazione, la mera comunicazione della sentenza via pec'1'.p --à-Ftri fini e non anche la sua notificazione (Cass. n. 20866/2020); che, in ordine alla questione oggetto del motivo di ricorso (valutazione della eccezione preliminare di improcedibilità ex art. 52 e ss. legge n. 159/2001 e applicabilità della speciale procedura di accertamento del credito innanzi al giudice penale già dopo il sequestro dei beni e non dopo la confisca) non vi sono precedenti di legittimità per cui, mancando i presupposti per la definizione della controversia in Sesta Sezione, gli atti vanno trasmessi alla IV Sezione Ordinaria Lavoro.

PQM La Corte rimette la causa alla IV Sezione Ordinaria Lavoro. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12 luglio