Cassation court remits case to ordinary section due to conflicting jurisprudence on social security contributions for silent partners.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against the lower court's decision regarding social security contributions for a silent partner. The INPS argued that profits from two real estate companies should be taxed as business income under specific legislation, while the silent partner contended that no habitual work was performed. The court remitted the case to the ordinary section because existing case law presents a direct contradiction, creating a need for a unified legal interpretation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis D.L. n. 438/1992; Art. 6 DPR n. 917/1986: In the presence of conflicting jurisprudence regarding the parametration of social security contributions for silent partners, the Court of Cassation must remit the case to the ordinary section to establish a uniform legal rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13567-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; - ricorrente- contro SCIAKY MENASCHE CLAUDE, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato DUBE ROTELLI; - con troricorrente - 42- avverso la sentenza n. 285/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata l' 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 13567 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 13567/2021 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 285 del 2020 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata accolta l'opposizione avverso l'avviso di addebito dell'INPS emesso nei confronti di Claude Sciaky Menasche in data 12.11.2015, per contributi previdenziali INPS Gestione commercianti, eccedenti il minimale e relative somme aggiuntive, anno 2009, con conseguente declaratoria della insussistenza del credito contributivo.
2. Per quello che interessa in questa sede la Corte territoriale ha ritenuto illegittimo l'accertamento, con la conseguente attivazione della riscossione, fondato sulla circostanza che la quota degli utili percepiti per la partecipazione societaria a due società in accomandita semplice, che si limitavano a dare in locazione gli immobili di cui erano proprietarie e in favore delle quali non vi era stata prestazione di attività lavorativa da parte dell'opponente, già iscritto alla Gestione Commercianti in quanto titolare della ditta individuale OLD CHINA, fosse qualificabile come reddito di impresa ex art. 3 bis D.I. n. 438/92.
3. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Claude Sciaky Menasche.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e dell'art. 6 comma terzo DPR n. 917/1986, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva di Sciacky Menasche, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di due società di persone, in particolare quale socio accomandatario senza prestare attività lavorativa con i caratteri della abitualità e della prevalenza presso le società in questione, non dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo.RG 13567/2021 2.
Osserva il Collegio, come già evidenziato in una precedente ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 3158/2022, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017 la più recente sentenza n. 21540/2019.
3. In particolare, nel caso de quo, la problematica di diritto che si pone è quella di accertare se il beneficio dei proventi di due società in accomandita semplice, che non svolgono attività di intermediazione immobiliare limitandosi a dare in locazione gli immobili di cui sono proprietarie, sia da comprendere nella misura della contribuzione a percentuale dovuta da un soggetto -socio accomandatario delle suddette società in favore delle quali non presta, però, attività lavorativa con i caratteri della abitualità e della prevalenza- già iscritto alla Gestione commercianti in qualità di titolare di ditta individuale.
4. La definizione di tale questione, in considerazione del contrasto giurisprudenziale, ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. C