Cassation court remits case to ordinary section due to conflicting precedents on social security contribution base calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Florence Court of Appeal's decision to annul a late social security notice and order payment. The appellant argued that only rental income should count for contribution bases, while the lower court included all business and partnership income. The court found the legal issue regarding contribution parametration to be contradictory in its own precedents, necessitating remittal to the ordinary section for resolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 bis D.L. 384/1992; Art. 27 D.Lgs. 46/1999; When jurisprudence on social security contribution bases contains contradictory solutions, the case must be remitted to the ordinary section for clarification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13274-2021 proposto da: SCACCIATI MUZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA PINETA DI OSTIA, 36, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA PALMIGIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO TIRRITO; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2021 n. 13274 Sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- RG 1/274/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza n. 672/2020, in riforma della pronuncia del Tribunale di Lucca, ha annullato l'avviso di addebito n. 36220180000016442 e ha condannato Muzio Scacciati al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di euro 4.475,03, oltre accessori.
2. I giudici di seconde cure, premesso che il thema decidendum del giudizieinvestiva l'accertamento della determinazione della base imponibile a fini contributivi dello Scacciati, socio e legale rappresentante della Riparia srl, iscritto alla gestione commercianti e socio accomandante della Immobiliare Valserchio sas svolgente come unica attività quella di riscossione dei canoni relativi a immobili dati in locazione, hanno ritenuto, richiamando precedenti giurisprudenziali di legittimità, che ai fini di tale accertamento dovessero essere considerati tutti i redditi di impresa e anche quelli inerenti le due società in accomandita; hanno, poi, precisato che l'avviso di addebito era stato formato tardivamente per cui lo stesso doveva essere annullato con conseguente decisione nel merito sulla pretesa contributiva.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Muzio Scacciati affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l'INPS.
4. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 3 bis del D.I. n. 384/1992, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere errato la Corte distrettuale nell'avere ritenuto che, per la determinazione dei contributi dovuti dagli artigiani esercenti attività commerciali andassero considerati anche tutti i redditi percepiti in conseguenza della partecipazione societaria a prescindere dal fatto che tali RG 17274/2021 redditi derivassero dalla mera riscossione di canoni locatizi e fossero diversi da quelli da cui traeva origine il rapporto previdenziale.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 27 del D.Igs. n. 46/99, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale ritenuto generiche le eccezioni sollevate in ordine alle applicate sanzioni civili.
4. Osserva il Collegio, come già evidenziato in una precedente ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 3158/2022, che la questione sottoposta al vaglio di questa Corte, concernente la parametrazione del contributo dovuto alla gestione commercianti cui l'interessato risulta iscritto anche al reddito prodotto dal capitale investito in una società in accomandita semplice, ha trovato nella giurisprudenza di questa Corte soluzioni contrastanti, contrapponendosi al pronunciamento espresso con la sentenza n. 29779/2017, cui risulta essersi conformata la decisione qui impugnata, quanto, in termini del tutto opposti, sancito, più di recente, dalla sentenza n. 21540/2019; che la definizione di tale contrasto giurisprudenziale ha un evidente rilievo nomofilattico, rendendosi pertanto opportuna la rimessione della causa alla sezione ordinaria.
P.Q.M.
La Corte, ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. rimette la causa alla sezione quarta per la trattazione in quella sede. Così de