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Ordinanza — n. 29182/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of expert evidence and rejection of testimonial proof in civil dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29182/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Vito Andreola's appeal against the Court of Appeal's decision to exclude expert evidence and testimonial proof. Andreola argued the expert report was unnecessary and testimony should have been admitted to explain the context of a donation, while the opposing parties contended the evidence was irrelevant to the legal issues. The court ruled that the lower court correctly identified the testimonial evidence as useless for refuting the written acts and that the expert report was not required to resolve the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter cod. proc. civ.; Art. 348 cod. proc. civ.: The court must reject appeals alleging violations of procedural preclusion or lack of motivation when the lower court has correctly assessed the relevance of evidence and provided exhaustive reasoning for excluding testimonial or expert proof.

Parole chiave

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procedural preclusion inadmissible evidence expert report utility testimonial proof rejection violation of motivation civil procedure appeal relevance of evidence donazione

Disposizioni normative citate

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Art. 348 ter cod. proc. civ.
5, cod.proc.civ.; ii) non era spendibile, data la iittate v preclusione processuale di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ.; iii) la circostanza che si intendeva provare non risultava decisiva; ne consegue l'inammissibilità del motivo;
Art. 348 cod. proc. civ.
5, cod.proc.civ.; ii) non era spendibile, data la iittate v preclusione processuale di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ.; iii) la circostanza che si intendeva provare non risultava decisiva; ne consegue l'inammissibilità del motivo;
Art. 2901 cod. civ.
Art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r.
art. 2901 cod.civ
art. 380-bis cod.proc.civ
art. 348 ter cod.proc.civ
5, cod.proc.civ.; ii) non era spendibile, data la iittate v preclusione processuale di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ.; iii) la circostanza che si intendeva provare non risultava decisiva; ne consegue l'inammissibilità del motivo;

Giurisprudenza citata

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Cass. 04/06/2019, n. 15255
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6818/2021 R.G. proposto da: ANDREOLA VITO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE N. 28, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA RAMPELLI (RMPLBT57S47H501W) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IGOR ZORNETTA (ZRNGRI67P1OH8230); -ricorrente- contro BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA, (già CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA), in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso con poteri di procuratore speciale, Fabio Longhi, e NEXUS S.r.L., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Fabrizio Mennella, quale procuratrice di AXIS S.P.A., a sua volta procuratrice di SPV PROJECT 1516 S.R.L., entrambe elettivamente domiciliate in ROMA VIA GIOSUE' BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato SCAFARELLI FEDERICA (SCFFRC70S46F839I) che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MELCHIORI ISABELLA (MLCSLL75P66D157I); -controricorrenti- nonché contro LAZZARI LIA; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2091/2020, depositata il 26/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: Vito Andreola ricorre per la cassazione della sentenza n. 2091- 2020 della Corte d'Appello di Venezia, pubblicata il 26 agosto 2020, articolando quattro motivi; resistono con controricorso Banca delle Terre Venete Credito e Nexus S. r. L. ; nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da Lia Lazzari, rimasta intimata; Vito Andreola rappresenta in fatto di essere stato convenuto, dinanzi al Tribunale di Treviso, dalla Banca di Credito Cooperativo Credito Trevigiano, affinché fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cod.civ., dell'atto con cui aveva donato, in data 9 dicembre 2013, un immobile, di cui era proprietario, a Lia Lazzari, sua moglie, anche lei evocata in giudizio; nel giudizio era intervenuta la società Officine CST S.p.A., all'epoca procuratrice di SPV Project 1516 S.r.L., cessionaria dei crediti vantati nei suoi confronti; all'origine della pretesa attorea vi era la fideiussione prestata da Vito Andreola a garanzia - fino alla concorrenza dell'importo di euro 675.000,00, successivamente ridotto ad euro 300.000,00 - dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Adico S.r.L. (il cui amministratore unico era Katrin Andreola, figlia del garante) nei confronti della banca; in occasione della riduzione dell'importo della prestazione di garanzia, il 12 febbraio 2009, la banca aveva ottenuto dalla società Andreola TCKE S.r.L., di cui Vito Andreola era amministratore unico, una ulteriore fideiussione per le obbligazioni assunte dalla società Adico S.r.L. fino alla concorrenza di euro 850.000,00; escussa la fideiussione per l'importo di euro 653.200,34, in data 20 ottobre 2014, il Credito Trevigiano aveva ottenuto due decreti ingiuntivi, l'uno per euro 653.200,34, contro Andreola Ticke S.r.L., e l'altro per euro 300.000,00 nei suoi confronti;

Vito Andreola e la moglie, quando si erano costituiti in giudizio, avevano chiesto il rigetto della domanda attorea, perché l'atto di donazione non era da considerare tale, in quanto faceva parte degli accordi patrimoniali presi in previsione della loro separazione personale, quando la situazione patrimoniale della società Adico e quella della società Andreola Ticke S.r.L. erano florida, nonché l'ammissione di prove testimoniali; avevano lamentato il difetto di prova delle ragioni di credito e della conoscenza, da parte degli stipulanti l'atto donativo, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditorie; avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva della società affermatasi cessionaria;il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2101-2018, aveva accolto la domanda attorea e dichiarato inefficace la donazione nei confronti del Credito Trevigiano; l'odierno ricorrente aveva impugnato la predetta sentenza dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia;

Lia Lazzari si era costituita, aderendo all'appello del marito; avevano proposto appello incidentale Officine Cst, cui aveva aderito Credito Trevigiano, per chiedere la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui non aveva riconosciuto la legittimazione passiva del cessionario del credito vantato dal Credito Trevigiano; la Corte d'Appello di Venezia, con la decisione oggetto dell'odierno ricorso, ha respinto entrambi gli appelli ed ha confermato la decisione di prime cure; il relatore designato, avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte;

Banca delle Terre Venete Credito cooperativo e Nexus S.r.L. hanno depositato memoria. Considerato che:

1) con il primo motivo il ricorrente deduce «Vizio di motivazione per omessa ammissione alla prova testimoniale - capitolo 1 memoria istruttoria»; secondo la sua prospettazione, il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura avente ad oggetto la decisione del Tribunale di non ammettere la prova testimoniale sul fatto, assunto come decisivo, che l'immobile donato avesse necessità di taluni interventi manutentivi, perché lo aveva ritenuto irrilevante e vertente su circostanze non allegate in precedenza; lo stato dell'immobile avrebbe provato, invece, il venir meno dell'affectio maritalis e quindi avrebbe provocato, ove esaminato, un diverso esito del giudizio;1.1) la sentenza impugnata, oltre ad esprimersi sulle ragioni del rigetto delle prove testimoniali, che avrebbero dovuto provare le condizioni di solvibilità della società Adico prima del fallimento, ha anche dato atto che il ricorrente avrebbe voluto provare per testimoni che l'atto dispositivo a favore della moglie avrebbe dovuto considerarsi a titolo oneroso, perché diretto a regolare i rapporti patrimoniali in sede di separazione, ed ha affermato che rettamente il Tribunale aveva rigettato le relative istanze istruttorie «perché negli atti di separazione ... non emerge alcun riferimento alla regolamentazione fra i rapporti patrimoniali tra coniugi mediante tale atto donativo, sicché le prove testimoniali sarebbero state dirette a confutare il contenuto di atti negoziali, cioè l'accordo di separazione e l'atto di donazione»; risulta, dunque, evidente che la Corte territoriale non è affatto incorsa nel vizio di omessa pronuncia; peraltro, la censura mossa alla sentenza impugnata: i) è stata I formulata erroneamente, adducendo la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ.; ii) non era spendibile, data la iittate v preclusione processuale di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ.; iii) la circostanza che si intendeva provare non risultava decisiva; ne consegue l'inammissibilità del motivo;

2) con il secondo mezzo impugnatorio si imputa alla sentenza gravata di essere incorsa in «Vizio di motivazione per omessa ammissione della CTU sul valore dell'immobile di abitazione coniugale»; secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non si sarebbe pronunciata sul motivo di appello con cui era stata censurata la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva rigettato la richiesta di CTU, ritenendola superflua; anche in questo caso la denuncia riguarda la mancata pronuncia, pur essendo stata prospettata ed argomentata l'omessa motivazione;ad ogni modo, il motivo va disatteso; viene in rilievo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (Cass. 02/03/2006, n. 4660 e successiva giurisprudenza conforme); nella fattispecie, la Corte d'Appello, sebbene non abbia esplicitamente vagliato la richiesta di CTU, ha implicitamente negato la sua ammissione perché l'ha ritenuta irrilevante come desumibile dalla motivazione adottata, che ha escluso, in maniera esauriente e non censurabile in questa sede, la sussistenza dei presupposti per ritenere che l'atto donativo fosse da porre in relazione con gli accordi patrimoniali di separazione; va da sé che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione; il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod.proc.civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l" iter" argomentativo seguito; ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto - non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (Cass. 25/06/2020, n. 12652); risulta dunque palese che la censura proposta, volta a lamentare che la Corte d'Appello abbia disatteso il secondo motivo di impugnazione per non avere accolto la richiesta di CTU, non ha nulla 41 f\ a che vedere con il paradigma dell'vcod.proc.civ., ma mira ai rimettere in discussione l'affermazione del giudice di merito secondo cui la CTU era inutile rispetto ai fatti rilevanti per il giudizio (Cass.04/06/2019, n.15255); per completezza, si precisa che, ove il motivo venisse inteso come volto a censurare la motivazione, esso sarebbe giudicato inammissibile, in applicazione della preclusione processuale di cui all'art. 348 ter cod.proc.civ.;

3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta «Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale», per avere la sentenza impugnata confermato la decisione di non ammettere la prova testimoniale con una motivazione atta a dimostrare che il suo ragionamento si sarebbe infranto contro la realtà fenomenologica, perché la prova testimoniale non serviva per confutare il contenuto di atti negoziali, ma per far comprendere il motivo della loro stipulazione; il motivo va rigettato; è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha ritenuto che dagli accordi di separazione non emergeva alcun riferimento alla donazione, quindi, è evidente che la prova testimoniale, volta a dimostrare che l'atto di donazione, come afferma il ricorrente, faceva parte implicitamente di quegli accordi, è stata ritenuta inutile, perché non idonea al fine del decidere; quindi, la motivazione c'è, è esente da vizi sia logici che giuridici e la denuncia del ricorrente ha il solo scopo di sollecitare una rivalutazione dei fatti accertati dalla Corte territoriale in contrasto con le connotazioni morfologiche e funzionali del giudizio di legittimità;

4) con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per «Vizio di motivazione per omessa ammissione di prova testimoniale» quanto alla situazione patrimoniale delle società Adico e Andreola Ticke S.r.L.; anche in questo caso è palese che la censura è inaccoglibile, atteso che la Corte territoriale ha motivato, e lo ha fatto esaustivamente, circa le ragioni di inammissibilità delle prove testimoniali richieste, riferendo che esse vedevano su circostanze da provarsi documentalmente e valutative e non idonee a mettere in dubbio né l'anteriorità della fideiussione rispetto all'atto di donazione né il fatto, provato documentalmente, che la società fosse già extra fido quando era stata assunta l'obbligazione di garanzia faceva parte implicitamente degli accordi 5) ne consegue il rigetto del ricorso;

6) le spese sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza;

7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, liquidandole in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.