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Ordinanza — n. 29179/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for failure to verify notification method under simplified postal rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29179/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Second Instance judgment which had declared tax collection notices null due to alleged notification defects. The INPS argued that simplified postal notifications under Article 26 of DPR 602/1973 were validly served, whereas the lower court incorrectly applied stricter rules from Article 60 of DPR 600/1973. The Court ruled that the lower court failed to distinguish between these two notification regimes and did not verify the specific method used, necessitating a remand for a fresh examination of the facts.

Regesto Legislator

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Art. 26 DPR n. 602/1973; Art. 60 DPR n. 600/1973: The court must distinguish between simplified postal notifications allowing direct service to family members and formal notifications requiring strict procedural compliance, remanding cases where the specific notification method was not verified.

Parole chiave

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simplified postal notification tax collection notices notification defects DPR 602/1973 DPR 600/1973 remand for retrial service of process credito in esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 26 DPR n. 602/1973
Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co 1 DPR n.
Art. 60 DPR n. 600/1973
b) con riguardo ad altre due cartelle, era ravvisabile un vizio di notifica per l'omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co.
D.Igs. n. 46 del 1999
600 del 1973, D.Igs. n. 46 del 1999, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 cpc
46 del 1999, in relazione all'art. 360 n.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co 1 DPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2229/2020
Cass. n. 20700/2020
n 2229/2020 e Cass. n. 20700/2020), con la conseguenza che, secondo il ricorrente, in caso di notifica al portiere o a persona di famiglia (come avvenuto nel caso di specie), la stessa doveva considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza altro adempimento.
Cass. n. 10012/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16297-2021 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro IONA' FRANCESCO e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso la sentenza n. 3760/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. ic Ric. 2021 n. 16297 sez. ML - ud. 12-07-2022 -2- RG 16297/2021 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3760/2020, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rilevato la nullità delle cartelle impugnate, la conseguente nullità del preavviso di fermo nonché la prescrizione dei crediti in esse portati, perché:

a) alcuni crediti, indicati in due cartelle, al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato, erano già coperti da prescrizione;

b) con riguardo ad altre due cartelle, era ravvisabile un vizio di notifica per l'omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett. bis DPR n. 600/73;

c) altre due cartelle, infine, erano state oggetto di sgravio.

2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'INPS affidato ad un solo motivo.

3. Ionà Francesco e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 co 1 DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 co. 1 lett.

b) bis) DPR n. 600 del 1973, D.Igs. n. 46 del 1999, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte distrettuale che fosse ravvisabile la nullità delle notifiche delle due cartelle per l'omesso invio della raccomandata informativa, essendo state, invece, le notifiche delle cartelle effettuate nel domicilio del destinatario e a mani del figlio di questi, ex art. 26, commi 1 e 2, d.P.R. n. 602/1973.

2. Il ricorso è fondato.

3. La Corte territoriale ha, infatti, ritenuto invalide le notificazioni delle cartelle n. 07120080167696582000 del 19.9.2008 e n. 07120080140648041000 del 7.10.2008 per omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60 co. 1 lett.

b) bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della legge n. 890/1992.

4. L'INPS, nell'odierno ricorso, ha però precisato che le notificazioni delle suddette cartelle erano avvenute ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973: norma RG 16297/2021 che consente all'agente di riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1992 (Cass. n 2229/2020 e Cass. n. 20700/2020), con la conseguenza che, secondo il ricorrente, in caso di notifica al portiere o a persona di famiglia (come avvenuto nel caso di specie), la stessa doveva considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza altro adempimento.

5. Il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dall'Istituto, evidenziando che diverso è, invece, il caso in cui la notificazione sia stata eseguita dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio ex art. 60 co. 1 lett.

a) d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede il rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. cpci ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 lett.

b) bis aggiunta dall'art. 37 co. 27 lett.

a) d.l. n. 223/2006 e alla luce dei principi statuiti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 10012/2021.

6. La Corte distrettuale, però, nulla ha detto sulla suddetta questione e non risulta avere svolto la verifica sulle modalità di esecuzione delle notifiche delle due cartelle (se cioè ex art. 26 dpr n. 602/73 -come sostiene l'INPS- oppure ai sensi dell'art. 60 dpr n. 600/73): accertamento che si rendeva necessario, come detto, ai fini di valutare la regolarità delle notificazioni in esame in relazione agli eventuali adempimenti dell'organo notificante.

7. La gravata sentenza deve essere, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie avendo riguardo ai principi sopra esposti e provvederà, altresì, anche alla determinazione sulle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.RG 16297