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Ordinanza — n. 29174/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling 'windows' rule applies to all pensioners including invalidity recipients.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29174/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's interpretation that the 'windows' rule only applied to standard pensioners, not invalidity recipients. INPS argued the law is general and must cover all pension types, while Rossini contended her specific invalidity status exempted her from the one-year deferral. The court ruled in favor of INPS, establishing that the deferral applies universally to all pensioners, thereby overturning the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011; The 'windows' rule regarding the one-year deferral of early retirement applies to all pensioners, including those entitled to early retirement due to invalidity, contrary to a restrictive interpretation limiting it to standard age-based retirees.

Parole chiave

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pension windows rule early retirement deferral invalidity pension recipients general legislative scope Cassation reversal estinzione della rendita d'invalidità età legale di pensionamento prestazione di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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Art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2011
finestre atteso che la disposizione di cui all'art. 12, d.l.
Art. 1, d.lgs. n. 502/1993
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l.
Art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992
CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l.
art. 380-bis cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. N. 29420/2018
Cass. n. 8735/2019
29420/2018, Cass. n. 8735/2019 e Cass.
Cass. 2382/2020
8735/2019 e Cass. 2382/2020) per il quale l'ambito di applicazione del regime delle finestre come regolato dal predetto art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16108-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; - ricorrente - Contro ROSSINI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI, 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e difende; - C011troricorrente- avverso la sentenza n. 2201/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 16108 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 23 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Como e accoglieva la domanda proposta da Daniela Rossini nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 (trattandosi di soggetto invalido in misura non inferiore all'80%) con decorrenza dal maggio 2017; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non operare nella specie il differimento annuale della decorrenza della prestazione per l'applicazione delle c.d. finestre atteso che la disposizione di cui all'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011 non riguarda la posizione degli assicurati che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 60 anni (ma incide solo su coloro che conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in modo ordinario, secondo le previsioni di età dei vari ordinamenti, non trattandosi di norma di carattere generale, valida per tutti a prescindere dall'età pensionabile statuita, ossia anche per chi matura il diritto alla pensione con un'eta normativamente prevista al di sotto dei livelli ordinari per vari sistemi pensionistici). - che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Rossini; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata ;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 conv. in I. n. 122/2011, lamenta l'erroneità dell'interpretazione che della norma predetta ha accolto la Corte territoriale dovendo al contrario leggersi la medesima come disposizione di carattere generale intesa a differire i termini per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica di qualsiasi tipo, salvo le deroghe espressamente previste con riguardo alle quali trova applicazione la disciplina preesistente; - che H motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.

N. 29420/2018, Cass. n. 8735/2019 e Cass. 2382/2020) per il quale l'ambito di applicazione del regime delle finestre come regolato dal predetto art. 12 d.l. n. 78/2010 e così del differimento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia include non solo i soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni se uomini e a 60 per le lavoratrici del settore privato, secondo la lettura riduttiva accolta dal giudice del merito, ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate dalla norma, tutti gli altri soggetti che negli altri casi maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, ivi compresi coloro che, essendo invalidi in misura non inferiore all'80%, hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, d.lgs. n. 502/1993; - che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunciando altresì sulle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione Così deciso in R