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Ordinanza — n. 29093/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissibility of testimonial evidence in labor qualification dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29093/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Annamaria Galdi's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal of her claim for a higher job classification at Poste Italiane. Galdi argued that the lower courts incorrectly excluded her requested testimonial evidence regarding her past duties, while the postal company maintained the exclusion was legally sound. The court ruled that such evidentiary objections do not constitute a valid ground for cassation unless they resulted in a failure to motivate the decision or a violation of the principle of contradiction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 and n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.; The exclusion of requested testimonial evidence does not justify a cassation appeal unless it caused a lack of reasoning or violated the principle of contradiction.

Parole chiave

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testimonial evidence admissibility labor qualification dispute cassation appeal dismissal principle of contradiction judicial motivation requirement classificazione del posto estensione del mandato postale finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 244 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
Art. 360, n. 4 c.p.c.
17004 del 2018) –con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimitàal di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
17004 del 2018) –con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimitàal di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 112 c.p.c.
14-06-2022 -5- senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo en-or in procedendo e della violazione dell'art. 112 cod.
Art. 115 c.p.c.
Art. 2103 c.c.
Art. 20 CCNL 14/04/11
Art. 21 CCNL 14/04/11
d.P.R. n. 115 del 2002
1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 329 del 2016
Cass. n. 329 del 2016, con la giurisprudenza ivi richiamata); la questione, peraltro, non può in ogni caso essere ricondotta alla violazione prevista dal n.
Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20375-2021 proposto da: GALDI ANNAMARIAdomiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GERARDO RUSSILLO; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE N. 10, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 964/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/02/2021;

Ric. 2021 n. 20375 sez. ML -ud. 14-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che aveva rigettato le domande proposte da Annamaria Galdi con cui, premesso di essere dipendente di Poste Italiane Spa dal 02.05.1979 e di essere inquadrata nel livello B di cui al CCNL applicabile con mansioni di supervisor e di aver gestito, dal 09.07.2007 al 30.04.2012, il CSD (centro secondario di distribuzione postale) di Mercato San Severino (SA), chiedeva accertarsi il diritto alla qualifica di Quadro A2 del CCNL 2007-2011 per i dipendenti di Poste Italiane S.p.A, con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive conseguenti al superiore inquadramento;

2. la Corte territoriale, in estrema sintesi, ha condiviso l’assunto del Tribunale in merito all’inammissibilità dei mezzi istruttori richiesti da parte ricorrente, anche alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva; 3.per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice con tre motivi; ha resistito con controricorso la società; 4.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; entrambe le parti hanno comunicato memorie;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 244 e 437 c.p.c., impugnando la sentenza nella parte in cui ha condiviso l’assunto del primo giudice in ordine alla inammissibilità della prova testimoniale richiesta, ribadendo che, Ric. 2021 n. 20375 sez. ML -ud. 14-06-2022 -3- “contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure e confermato dalgiudice di appello, la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente in primo grado e reiterata in appello è assolutamente ammissibile in quanto riguarda fatti storici e circostanze da cui il giudice del merito può trarre elementi inequivocabili al fine della prova dello svolgimento da parte della sig.ra Galdi delle mansioni” superiori rivendicate; la censura è inammissibile; per risalente insegnamento di questa Corte, la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; conformi:

Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); inoltre spetta esclusivamente al giudice del merito valutare gli elementi di prova già acquisiti e la pertinenza di quelli richiesti - senza che possa neanche essere invocata la lesione dell'art. 6, primo comma, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo al fine di censurare l'ammissibilità di mezzi di prova concretamente decisa dal giudice nazionale (Cass. n. 13603 del 2011; Cass. n. 17004 del 2018) –con una valutazione che non è sindacabile nel giudizio di legittimitàal di fuori dei rigorosi limiti imposti dalla novellata formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite (cfr.

Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); Ric. 2021 n. 20375 sez. ML -ud. 14-06-2022 -4- parte ricorrente si limita a contrapporre la propria opinione circa l’ammissibilità della prova, rispetto a quanto concordemente ritenuto in entrambi i gradi di merito, senza peraltro in alcun modo dimostrarne la decisività;

2. con il secondo motivo si deduce: “omesso esame di fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti in relazione alla prospettata violazione e falsa applicazione degli articoli 115, comma 1, e 416 c.p.c. e articoli 2733 c.c., in relazione all'articolo 2103 c.c. – per omessa motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove documentali (prodotte dalla ricorrente nel giudizio di primo grado). Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, comma 1, 416 e 437 c.p.c. nonché violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2733 c.c. (art. 360 nn. 3 e 5)”;

“si impugna la sentenza nella parte in cui erroneamente la Corte Territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla prospettata violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, 416 c.p.c. e art. 2733 e ss. c.c. in riferimento alla mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove documentali allegate agli atti del giudizio di primo grado”, il motivo, per come formulato, è inammissibile; innanzitutto, perché lamenta una pretesa omissione di pronuncia e, quindi, un error in procedendo, evocando impropriamente i vizi di cui al n. 3 e n. 5 dell’art. 360 c.p.c.; come questa Corte ha più volte affermato "l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi dì appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero Ric. 2021 n. 20375 sez.

ML -ud. 14-06-2022 -5- senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo en-or in procedendo e della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ." (per tutte v. Cass. n. 329 del 2016, con la giurisprudenza ivi richiamata); la questione, peraltro, non può in ogni caso essere ricondotta alla violazione prevista dal n. 4 dello stesso articolo, non recando il motivo alcun riferimento alla nullità della decisione derivante dalla omessa pronuncia; inoltre, nella sostanza si pretende una rivalutazione del materiale istruttorio che non è consentita in sede di legittimità, il che risulta confermato dall’improprio riferimento alla dedotta violazione dell’art.115 c.p.c., che, come ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr.

Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), postula che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre); 3.con il terzo motivo si lamenta, questa volta ai sensi del n. 4 dell’art.360 c.p.c., l’omessa pronuncia circa la prospettata violazione dell’art.2103 c.c. ovvero degli articoli 20 e 21 del CCNL del 14/04/11;

Ric. 2021 n. 20375 sez. ML -ud. 14-06-2022 -6- la censura è infondata in quanto la Corte territoriale, rigettando integralmente l’appello, si è pronunciata su tutta la domanda, condividendo la sentenza di primo grado che l’aveva respinta in difetto di allegazione e prova di fatti che ne consentissero l’accoglimento; 4.complessivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna alle spese secondo soccombenza; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.

Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tito